La legge di bilancio per il 2026 (la 199 del 2025) introduce modifiche all’ISEE in due punti
Ai commi dal 32 al 34 dell’articolo 1 aggiunge tra le fonti di risparmio che devono essere considerate entro il patrimonio mobiliare da dichiarare entro l’ISEE anche le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro. La messa in opera richiede però un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Al comma 208 dell’articolo 1 prevede questo:
A) la franchigia sulla casa di abitazione (ossia il valore ai fini IMU della casa abitata che non viene valutato nell’ISEE) era di 52.500 euro più 2.500 per ogni figlio convivente oltre il secondo. Adesso la franchigia diventa di 91.500 euro, e di 120.000 euro per le abitazioni di residenza nei comuni capoluogo di città metropolitane1. Inoltre queste nuove franchigie sono incrementate di 2.500 per ogni figlio convivente successivo al primo (e non più al secondo)
B) Vengono leggermente aumentate le maggiorazioni che si apportano al parametro della scala di equivalenza: si introduce un aumento di 0,1 per nuclei con due figli (aumento sinora inesistente) , per nuclei con tre figli l’aumento sale da 0,2 a 0,25, per nuclei con 4 figli sale da 0,35 a 0,40, per nuclei con 5 figli o più sale da 0,50 a 0,55. Questo parametro dipende dalla composizione del nucleo (ad esempio la presenza tra i conviventi di figli minori, o di disabili) ed è il denominatore dell’ISEE, che divide la somma dei redditi e patrimoni posseduti (meno le loro franchigie); quindi il suo aumento produce una riduzione del valore ISEE finale.
Ma i due benefici del comma 208 (come prevede la sua prima parte) non si applicano a tutti gli ISEE, bensì solo a quelli utilizzati per richiedere l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale, i bonus per l’asilo nido, il bonus per i nuovi nati. Per tutti gli altri interventi l’ISEE non include le modifiche sopra descritte2.
Gli effetti di queste modifiche
- Aver previsto ulteriori forme di risparmio che devono essere dichiarate è opportuno per includerle tra quelle da valutare, anche se il criterio diventerà attivo dopo un apposito decreto
- L’innalzamento della franchigia sulla casa di abitazione è ovviamente un vantaggio per chi la possiede, soprattutto se entro capoluoghi di città metropolitane. Merita però evidenziare che questa innovazione aumenta la diversità con la quale si valuta la condizione di chi è in affitto rispetto a chi vive in casa di proprietà. Infatti per chi vive in affitto non si introduce nessun aumento delle attuali franchigie (che consistono nell’affitto annuo dovuto, sino al massimo di 000 Euro più 500 per ogni figlio convivente oltre il secondo). Inoltre mentre per chi vive in casa di abitazione le nuove franchigie sono ora aumentate di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, per chi vive in affitto la relativa franchigia rimane, come in precedenza, aumentata solo per figli conviventi successivi al secondo (perché questo criterio è nell’art. 4 del dPCM 159/2013 che non viene modificato dalla legge di bilancio 2026). Il miglior favore per chi vive in casa di abitazione (effetto di entrambi i criteri citati) non aumenta quindi il sostegno proprio le fasce più deboli, che di norma vivono in affitto.
- L’aumento del parametro della scala di equivalenza per nuclei con figli conviventi è un vantaggio per i nuclei di questo tipo (con figli non necessariamente minori di età). Poiché vengono aggiunti centesimi di numero ai parametri attuali (ossia al numero per il quale sono divisi i redditi ed i patrimoni), ed introdotto un aumento dello 0,1 ai nuclei con 2 figli conviventi, il beneficio in euro è maggiore quando il parametro della scala di equivalenza derivante da altre caratteristiche del nucleo è più basso, e quando l’ISEE è più alto. Alcuni esempi:
- un nucleo con 2 figli conviventi (di 4 persone in totale), con uno dei figli minorenne e maggiore di 3 anni, che da un parametro iniziale di 2,66 lo vede innalzarsi a 2,76 (per l’aumento dello 0,1): se ha al numeratore dell’ISEE un totale di redditi e patrimoni (meno le loro franchigie) di 10.000 euro passa da un ISEE di 759 euro ad uno di 3.623 euro, con una riduzione di 136 euro. Se lo stesso nucleo ha al numeratore dell’ISEE redditi e beni (meno le franchigie) per 20.000 euro la riduzione è di 272 euro. Se ha al numeratore dell’ISEE 30.000 euro la riduzione è di 409 euro.
- un nucleo con 3 figli conviventi (di 5 persone in totale), con uno dei figli minorenne e maggiore di 3 anni, che da un parametro iniziale di 3,25 lo vede innalzarsi a 3,30 (per l’aumento dello 0,05): se ha al numeratore dell’ISEE un totale di redditi e patrimoni (meno le loro franchigie) di 10.000 euro ha una riduzione di 47 euro. Se lo stesso nucleo ha al numeratore dell’ISEE 20.000 euro ha una riduzione di 93 euro, e se ha al numeratore 30.000 euro la riduzione è di 140 euro. C’è dunque da chiedersi se l’intenzione di avvantaggiare i nuclei con figli conviventi non sia un po’ distorta dal calcolo, che produce per lo stesso tipo di nucleo riduzioni più basse per gli ISEE più bassi (e dunque per nuclei con meno risorse) e nel quale in nuclei con lo stesso valore di ISEE le riduzioni diminuiscono al crescere del numero dei figli, mentre forse meriterebbe puntare ad effetti opposti.
- L’aver previsto che sia le nuove franchigie per la casa di abitazione (ora più alte) sia l’aumento dei parametri della scala di equivalenza devono operare solo per le 5 prestazioni prima richiamate, genera effetti decisamente bizzarri, perché introduce di fatto un nuovo tipo di ISEE (parallelo a quello generale) da dedicare solo a 5 prestazioni, il che da un lato produrrà non poca confusione soprattutto nei cittadini meno informati, e dall’altro vanifica uno dei punti di forza dell’ISEE, ossia essere un unico indicatore che i cittadini possano utilizzare per richiedere tutte le prestazioni.
Problemi che restano aperti
A) La legge di bilancio per il 2024 ha introdotto una franchigia di 50.000 euro per i patrimoni mobiliari che consistono in titoli di Stato italiani. Il che produce distorsioni perché chi ha risparmi in azioni o in obbligazioni private non può usare questa franchigia, e famiglie con lo stesso volume di risparmi ricevono prestazioni diverse solo perché i loro risparmi consistono in titoli di Stato o meno3.
Ma, soprattutto, non sono per nulla corretti i difetti principali dell’ISEE come misuratore della condizione economica, che sono molti. Ecco solo alcuni esempi:
B) L’ISEE non consente mai di valutare la condizione economica al momento della richiesta di intervento, perché:
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- redditi, risparmi e patrimoni immobiliari valutati sono del secondo anno solare che precede il momento della dichiarazione per ottenere l’ISEE, e dunque molto vecchi;
- se una famiglia che ha già un ISEE si è impoverita, per farlo rilevare può fare un “ISEE corrente”, con redditi e beni più attuali rispetto alla richiesta di intervento. Ma l’ISEE corrente non risolve: considera i redditi di tutti i 12 mesi precedenti, e solo se i redditi sono scesi di almeno il 25%, consente di dichiarare solo dopo i primi tre mesi di ogni anno solare se i risparmi sono diminuiti. E chi fa un ISEE corrente in autunno non può dichiarare i risparmi presenti in quel momento, ma solo quelli al 31 gennaio dell’anno precedente, quando la loro diminuzione poteva non essere ancora intervenuta;
- se una famiglia nel momento in cui chiede una prestazione ha aumentato redditi e/o patrimoni rispetto a quelli contenuti nell’ISEE di cui dispone, l’amministrazione che eroga l’intervento non può obbligarla ad aggiornare la sua condizione economica. Salvo che ciò sia previsto nella legge che regola l’intervento, come accade solo per l’Assegno di Inclusione.
C) L’ISEE sovrastima i redditi della famiglia, perché contiene il “reddito complessivo ai fini IRPEF”, che include le ritenute fiscali. Un lavoratore dipendente o un pensionato ha dentro l’ISEE una parte di redditi che mai ha ricevuto: le detrazioni fiscali operate alla fonte prima di ricevere compensi da lavoro e pensione.
D) Nell’ISEE vi sono dati riferiti a momenti molto diversi perché vengono detratti dai redditi del secondo anno solare precedente la DSU: l’affitto dovuto al momento della DSU (e dunque due anni dopo i redditi che sono considerati) e le spese sanitarie dedotte o detratte dall’IRPEF nell’anno precedente la DSU. Quindi l’ISEE considera redditi che non rappresentano mai quelli che davvero sono stati disponibili insieme in un qualunque momento della vita del nucleo
E) I redditi ISEE possono impropriamente contenere trattamenti assistenziali ricevuti che da tempo ma che il nucleo non riceve più.
F) L’ISEE può essere alto solo a causa di immobili non vendibili, mentre il nucleo non ha denaro utilizzabile. Come per anziani che avevano acquistato la casa in cui vivono con i risparmi di una vita di lavoro, ma adesso non hanno redditi mensili adeguati. Oppure nuclei con bassi redditi che sono proprietari di terreni invendibili, o comproprietari di seconde case fatiscenti o con altri che non vogliono vendere. E’ un problema grave e frequente.
G) È critica l’attrazione nel nucleo ISEE dei figli non conviventi di qualunque età (se a carico IRPEF dei genitori, non coniugati e senza loro figli) perché implica che un figlio che da molti anni vive lontano e ha un basso reddito, deve fare l’ISEE come parte del nucleo dei genitori, anche se non ha più rapporti con loro o se è lontano proprio per cercare una sua piena autonomia.
Due rilevanti effetti prodotti da questi meccanismi: l’ISEE può descrivere come “poveri” nuclei che non lo sono, e come “ricchi” nuclei che invece sono poveri. E se si considera il valore finale dell’ISEE come “il denaro disponibile per la famiglia”, per definire l’importo della prestazione o della contribuzione, si usa una logica errata perché il valore dell’ISEE non è mai questo oggetto, basti pensare al fatto che può includere patrimoni immobiliari invendibili e che conteggia redditi vecchi.
Va segnalato che riformare l’ISEE per superare le criticità citate non implica ridurre gli attuali controlli su quanto i cittadini hanno dichiarato per ottenere l’ISEE4. Poiché da alcuni mesi è operante un gruppo di lavoro presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per revisionare l’ISEE c’è dunque da augurarsi che si preveda un riordino più profondo per eliminare almeno i più rilevanti problemi.
- Che sono Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia
- L’INPS ha fornito indicazioni applicative utili nel suo Messaggio n° 102 del 12/1/2026, reperibile qui.
- Sulle criticità di questo criterio si vedano ad esempio, su lavoce.info, gli articoli di M. C. Guerra del 16/10/2025, e di M. Baldini e S. Toso del 15/1/2025
- Ne dà conto il primo punto dell’articolo di M. Motta del 7/10/2025 pubblicato su welforum.it.