Le uscite dalle cooperative B: una misura comune
Le uscite dalle cooperative B: una misura comune
Phillip Hamnett | 30 Ottobre 2026
Una questione antica
Già prima della legge 381/1991 Carlo Borzaga distingueva, su Impresa Sociale, le “cooperative di produzione e lavoro integrate”, che si prefiggevano “di dare lavoro stabile” ai soci disabili, dalle “cooperative di solidarietà sociale”, che si proponevano “di occupare temporaneamente soggetti deboli” per restituire loro capacità spendibili sul mercato del lavoro (Borzaga, 1991). Nel 1995 Enrico Montobbio parlava di cooperative usate “come sede temporanea di formazione o come sede definitiva di inserimento”, cioè, nel gergo degli addetti ai lavori, come “strumento” o come “struttura” (Montobbio, 1995). Lo stesso anno Gianfranco Marocchi, presentando una ricerca su 41 cooperative piemontesi, riteneva che “si debba riconoscere piena cittadinanza all’integrazione lavorativa nelle cooperative sociali di tipo B”; chiedeva insieme misure per l’inserimento esterno di chi è in grado di entrare nel mercato del lavoro ordinario, e giudicava “eccessivo chiedere alle cooperative” di ricavare dai propri margini anche le risorse per la ricollocazione (Marocchi, 1995).
Su queste pagine Giulia Galera e Giulia Tallarini hanno collocato l’Italia tra i Paesi in cui convivono integrazione permanente e transizione, osservando che “la minore ricettività del mercato del lavoro ordinario e la sua selettività stanno spingendo fortemente negli ultimi anni verso una prevalenza dell’integrazione permanente” (Galera, Tallarini, 2023). Borzaga e Marocchi scrivono che lo “storico dibattito” tra le due impostazioni si sta risolvendo nei fatti a favore della prima, anche perché è mancato il sostegno a una funzione di transizione che richiede risorse per “remunerare le funzioni di ricerca e mediazione verso il successivo posto di lavoro”. Ne traggono una conseguenza: “La diminuzione dei casi di transizione, a livello di sistema, significa che a parità di numero di occupati totali, le persone che nel corso del tempo sono fuoriuscite dalla condizione di esclusione sono di meno” (Borzaga, Marocchi, 2022).
Le uscite, contate più volte
Secondo dati di Acler, Borzaga e Failoni riportati da Marocchi, in Lombardia era stato inserito all’esterno il 55% delle persone che avevano terminato con successo il percorso nel 1988 e il 50% nel 1990; in Piemonte, secondo la sua ricerca, nel triennio 1991-1993, gli inserimenti esterni erano stati 32, contro 184 persone svantaggiate diventate lavoratori ordinari delle cooperative (Marocchi, 1995). In Trentino, secondo l’Agenzia del Lavoro, delle 959 persone che tra il 1992 e il 2012 avevano compiuto un percorso con l’Intervento 18, che sostiene l’inserimento tramite cooperative sociali, 225 erano occupate in altre aziende e 245 in cooperativa (Provincia autonoma di Trento, 2012). In nove cooperative della provincia di Venezia, delle 226 persone svantaggiate che vi avevano lavorato tra il 2008 e il 2010, solo quattro risultavano occupate altrove, per quanto noto alle cooperative (Depedri, Boglioni, 2012).
Sono numeri difficili da confrontare, e Marocchi segnalava già allora che il percorso di inserimento non significava la stessa cosa nelle due regioni: in Lombardia “un periodo di durata definita”, in Piemonte un percorso “più frequentemente di durata elastica (talvolta indefinita)”. Nello stesso 1995 Felice Scalvini proponeva un sistema di valutazione “estensibile a tutte le realtà locali e produttive”, fondato su “parametri e dati tra loro comparabili” (Scalvini, 1995).
Anche oggi i dati sulle uscite sono locali e parziali. In Trentino l’Agenzia del Lavoro finanzia con un voucher l’inserimento in cooperativa sociale: secondo la valutazione di Euricse, delle 198 persone con contratto a termine il cui voucher era terminato prima del luglio 2025, la metà ha trovato un’occupazione entro tre mesi, e per alcune l’assunzione da parte della stessa cooperativa è stimabile “benché il dato non sia rilevato puntualmente” (Depedri et al., 2026).
Alcune Regioni, intanto, pagano esiti diversi. Veneto e Lombardia hanno introdotto dal 2024 un incentivo, fino a 6.000 euro, per la cooperativa di tipo B che accompagna un proprio lavoratore con disabilità all’assunzione in un’azienda (DGR Veneto 1413/2023, DGR Lombardia XII/1334/2023); in Toscana gli avvisi del fondo regionale disabili per il 2026-2027 danno 22.000 euro al datore di lavoro che, al termine di una convenzione dell’art. 12-bis della legge 68/1999 e dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003, assume a tempo indeterminato persone con disabilità; il Friuli Venezia Giulia finanzia anche il “mantenimento in occupazione” nelle cooperative. Il programma veneto del 2025 osserva che la misura “non è stata sufficientemente promossa” e non riporta quante transizioni abbia finanziato.
Questo intervento si inserisce nel dibattito su un punto circoscritto: manca una misura comune e periodica delle uscite, e il calo delle transizioni che Borzaga e Marocchi descrivono non ha una serie nazionale che lo documenti.
Le regole e la quota
Le regole nazionali contano la presenza. Le persone svantaggiate devono costituire “almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa” e la loro condizione deve risultare “da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione” (legge 381/1991, art. 4, comma 2). La scheda per la revisione delle cooperative sociali, approvata con il decreto ministeriale del 5 marzo 2025, chiede il numero e la percentuale delle persone svantaggiate “alla data della revisione” e la media degli ultimi dodici mesi. Né la scheda né le linee guida del 2019 sul bilancio sociale chiedono quante persone svantaggiate abbiano lasciato la cooperativa e per quale datore di lavoro.
Il modo di contare orienta le scelte. Per le imprese sociali di inserimento che non sono cooperative sociali, dal 2018 i “lavoratori molto svantaggiati” non possono contare nella quota “per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione” (d.lgs. 112/2017, art. 2, comma 5). Per le cooperative di tipo B la legge 381 non pone limiti di tempo, e chi passa a un’impresa ordinaria lascia nella quota un vuoto da colmare con un’altra persona certificata. Tra i segnali di fatica delle cooperative Marocchi indica il calo delle ricollocazioni a fine percorso e la pressione sui servizi perché “rinnovino la certificazione” a chi svantaggiato non è più, “per non perdere la quota del 30%” (Marocchi, 2023).
Per le persone con disabilità, la Relazione al Parlamento sulla legge 68/1999 classifica gli avviamenti per tipo di convenzione: nel 2023 quelli tramite le convenzioni dell’art. 14, “tipicamente legate all’inserimento tramite cooperative sociali”, sono stati 3.255, e nessuno, tra quelli classificati, è avvenuto tramite gli artt. 12 e 12-bis, che prevedono, in modi diversi, il passaggio del lavoratore all’impresa.
Una misura comune
La legge del 1991 chiede alle Regioni di determinare le “modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione” (art. 9, comma 1); nel 1998 Borzaga osservava che il collocamento dei lavoratori in uscita era “ancora affidato soprattutto a contatti personali, o casuali” (Borzaga, 1998). Per le persone con disabilità la legge 68/1999 fissa già un momento e un valutatore: alla scadenza delle convenzioni dell’art. 12-bis, il cui limite è salito il 31 dicembre 2025 dal 10% al 60% della quota di riserva, l’impresa può rinnovarle una volta o assumere il lavoratore, “previa valutazione degli uffici competenti”.
Nel 2019 Marocchi ha sostenuto su queste pagine che la valutazione d’impatto si presta male a giudicare le singole organizzazioni, mentre “la VIS per le politiche può essere in molti casi un’opzione da considerare con attenzione” (Marocchi, 2019). Le uscite sono un esito di politica in questo senso, e la loro misura spetta a chi governa quella politica.
Gli archivi esistono. Nella denuncia contributiva mensile all’Inps (Uniemens) le cooperative segnalano con codici appositi, lavoratore per lavoratore, i soci e i dipendenti svantaggiati per cui applicano l’esonero dell’art. 4, comma 3. Le comunicazioni obbligatorie, che “tutti i datori di lavoro pubblici e privati” inviano per ogni assunzione e cessazione, permettono di seguire una persona da un datore all’altro: il monitoraggio nazionale dei tirocini extracurriculari le usa per contare chi avvia un contratto entro uno, tre e sei mesi dalla conclusione, distinguendo il datore che ha ospitato il tirocinio da un altro. Le loro classificazioni non hanno però un codice per i lavoratori della legge 381, e lo stesso rapporto avverte che queste categorie “non figurano ancora implementate” nei moduli (Inapp, 2025): il collegamento con i codici Inps andrebbe costruito.
Con lo stesso metodo si potrebbe pubblicare ogni anno, per Regione e, dove il dato si può ricavare, per tipo di svantaggio, quante persone svantaggiate hanno chiuso un rapporto con una cooperativa di tipo B e quante, dopo sei e dodici mesi, lavoravano presso un altro datore di lavoro, con quale contratto. Trattandosi di dati su disabilità, salute mentale, dipendenze e detenzione, la pubblicazione dovrebbe essere solo aggregata.
Accanto alle uscite andrebbe letta la permanenza. Montobbio ricordava che vi sono persone disabili che “più utilmente vanno indirizzate verso cooperative sociali di ‘tipo B’”, e un indicatore usato come graduatoria spingerebbe le cooperative verso gli “svantaggiati meno svantaggiati”, rischio che il settore conosce (Borzaga, Marocchi, 2022). La misura dovrebbe perciò descrivere il sistema, per territorio e per tipo di svantaggio, senza punteggi per la singola cooperativa.
Un dato del genere permetterebbe di verificare, territorio per territorio, il calo descritto da Borzaga e Marocchi. Darebbe anche un termine di confronto a chi paga la transizione: Veneto e Lombardia potrebbero sapere quante uscite avvengono senza incentivo, e quindi che cosa l’incentivo aggiunge.