Le novità sull’ISEE nella legge di bilancio 2026

Come smontare l’ISEE un pezzo alla volta


Franco Pesaresi | 3 Febbraio 2026

La Legge di Bilancio 2026 prevede modifiche significative al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Come è noto, l’ISEE è un indicatore composito per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari utilizzato per regolare l’accesso alle prestazioni soggette alla prova dei mezzi (verifica dei redditi) e per graduare il costo del servizio o il beneficio a cui essi hanno diritto. È lo strumento attraverso il quale è possibile ordinare i diversi nuclei familiari in base alle loro risorse economiche.

Vediamo le modifiche.

Esclusione dell’abitazione di proprietà per l’accesso ad alcune prestazioni

La modifica che si introduce con la Legge 199/2025 consiste nell’elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro del limite del valore della casa di abitazione escluso dal computo dell’ISEE (la cosiddetta franchigia). Tale limite è elevato a 120.00 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane. Inoltre, il valore escluso dell’immobile di proprietà viene ulteriormente incrementato   nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (in precedenza era per ogni figlio convivente successivo al secondo).

La novità non si applica a tutte le prestazioni ma solo alle seguenti  prestazioni economiche nazionali:

  • l’Assegno di inclusione (AdI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
  • l’assegno unico e universale per i figli a carico;
  • il buono INPS per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche;
  • l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.

Questa modifica dell’ISEE non è ininfluente. Le modifiche al trattamento della casa di abitazione di proprietà vanno ad alterare un elemento cardine della struttura dell’indicatore, ossia il trattamento equivalente che la riforma dell’ISEE del 2013 ha assicurato con riferimento al costo dell’abitare ai nuclei familiari che hanno casa di proprietà e a quelli che sono in affitto.  Ai proprietari della casa in cui abitano è riconosciuto il valore catastale dell’immobile ai fini IMU abbattuto di una franchigia che tiene conto del numero dei figli nell’ambito della componente patrimoniale dell’ISEE. A coloro che vivono in affitto viene ridotta la componente reddituale dell’ISEE in misura corrispondente all’affitto annuo pagato fino a un massimo, anch’esso dipendente dal numero dei figli. I parametri sono tali per cui i due ordini di abbattimento dell’ISEE coincidono1.

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 altera l’equivalenza ed implica un trattamento di favore di una categoria di beneficiari rispetto all’altra dato che introduce elementi di iniquità riconoscendo ai nuclei che vivono in abitazioni di proprietà, a parità di condizione economica e numerosità delle famiglie, una priorità nell’accesso alle prestazioni e maggiori benefici in termini di erogazioni2.

Le stime dell’UPB (2025) evidenziano che a beneficiare delle nuove esenzioni saranno soprattutto  i lavoratori autonomi (64,5%), seguiti dai lavoratori dipendenti (59,1%) e, a una certa distanza, dai pensionati (28,7%).

Sono passati diversi anni dalla riforma dell’ISEE per cui poteva essere legittimo aggiornare i parametri fissi e le franchigie utilizzate per calcolare l’indicatore ma per un intervento equo l’operazione doveva coinvolgere sia i proprietari delle case di abitazione sia coloro che abitano in affitto. In questo modo, invece, per l’accesso alle prestazioni sociali e di altro genere, si favoriscono senza motivo i proprietari della casa di abitazione.

La modifica della scala di equivalenza

La seconda modifica dell’ISEE presentata dalla Legge di Bilancio 2026 concerne il parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare.

Rispetto alla norma vigente, si modifica in aumento la maggiorazione specifica per  i nuclei con almeno due figli nel modo seguente:  0,10 (+0,10) con due figli, 0,25 (+0,05) con tre figli, 0,40 (+0,05) con 4 figli e 0,55 (+0,05) con almeno cinque figli.  

Anche in questo caso gli istituti per i quali si applicano le modifiche suddette sono: l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro; l’assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l’assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.

Le modifiche alla scala di equivalenza riguardano una platea significativamente ampia, pari al 36,8% di tutti coloro che accedono alle prestazioni sociali.

Le modifiche alla scala di equivalenza comportano che, a parità di situazione reddituale e patrimoniale (ISE), i nuclei familiari con almeno due figli avranno un ISEE più basso e quindi risulteranno relativamente più poveri. Ne derivano due effetti: in primo luogo, un aumento dei nuclei familiari che potranno avere accesso ai servizi e alle prestazioni per le quali valgono le modifiche proposte (AUU, ADI, SFL e Bonus nido e nuovi nati); in secondo luogo, i nuclei che già avevano accesso a tali prestazioni, potranno beneficiare, dove previsto, di importi superiori3.

I costi delle modifiche all’ISEE

Le due modifiche4 dell’ISEE determinano un più ampio accesso alle 4 prestazioni economiche nazionali indicate in precedenza per cui la Legge di Bilancio 2026 prevede un maggior costo per finanziare l’incremento di spesa. Considerando congiuntamente le due misure, si stima che almeno il 50% dei nuclei che presentano l’ISEE benefici di almeno una delle modifiche introdotte.  

L’onere finanziario complessivo derivante dalle due modifiche (art. 1 comma 208) è quantificato in 489,42 milioni di euro per l’anno 2026 e in un importo in genere gradualmente crescente nel decennio di riferimento; per l’anno 2032, l’onere è quantificato in 552,4 milioni. Nel dettaglio, per il 2026 l’incremento di spesa è stimato in 139,45 milioni di euro dall’Assegno di inclusione e SFL, in 340,78 milioni di euro dall’assegno unico e universale, in 5,96 milioni dal bonus nidi e in 3,23 milioni dal bonus nuovi nati.

Conclusioni

Le modifiche all’ISEE previste dalla Legge di Bilancio 2026 intervengono su elementi strutturali dell’indicatore, alterandone progressivamente l’impianto originario e compromettendone la funzione fondamentale: ordinare i nuclei familiari in base alle risorse economiche disponibili in modo equo, uniforme e comparabile.

L’innalzamento della franchigia sulla casa di abitazione, applicato solo ad alcune prestazioni nazionali, rompe l’equivalenza costruita con la riforma del 2013 tra nuclei proprietari e nuclei in affitto, introducendo un evidente trattamento di favore per i primi. A parità di condizioni economiche complessive, i proprietari di abitazioni vedono migliorare artificialmente la propria posizione ISEE, acquisendo priorità nell’accesso alle prestazioni e benefici economici più elevati. Si tratta di una scelta che non corregge un’ingiustizia preesistente, forse ne crea una nuova. Le modifiche creano dunque una nuova tipologia di ISEE che avvantaggerà le famiglie più numerose e quelle che vivono in case più grandi anche se va detto che – almeno in questa fase e per queste prestazioni – non penalizzeranno le famiglie che vivono in affitto o quelle con meno figli. Infatti le quattro misure per cui è prevista la modifica non configurano graduatorie di accesso in quanto sono ammessi tutti quelli che fanno domanda. Con uno strumento atipico (la modifica strutturale delle regole ISEE), invece di alzare le soglie ISEE, si allargano le fasce dei beneficiari con un privilegio per quelle che hanno certe caratteristiche.

Questa distorsione si inserisce in un quadro già compromesso dalla decisione assunta con la Legge di Bilancio 2024 di escludere dal calcolo dell’ISEE fino a 50.000 euro di titoli di Stato italiani. La combinazione delle due misure produce un effetto cumulativo particolarmente problematico: vengono progressivamente sottratte al calcolo dell’indicatore componenti rilevanti del patrimonio immobiliare e mobiliare, favorendo i nuclei che dispongono di capitali, e penalizzando coloro che hanno poche o nessuna risorsa patrimoniale. Ne risulta un ISEE sempre meno rappresentativo della reale capacità economica delle famiglie e meno orientato alla tutela dei più poveri.

Anche la modifica della scala di equivalenza, limitata a un sottoinsieme di prestazioni, contribuisce a scardinare l’uniformità dello strumento.

Per quel che riguarda la modifica della scala di equivalenza, non si contesta l’introduzione di misure che sostengono le famiglie con figli perché queste, in generale, possono essere apprezzabili se sostenute da norme specifiche di sostegno per le famiglie con figli soprattutto nell’attuale contesto di inverno demografico. E’ problematico invece che per sostenere le famiglie con figli si modifichi uno strumento di valutazione che è rivolto a tutti creando sperequazioni nelle valutazioni. Gli stessi risultati si potevano ottenere modulando le soglie isee di accesso alle prestazioni.

L’altro aspetto critico è dato dal fatto che si introducano delle maggiorazioni per la presenza di più figli ma solo per alcune misure. Questo determina, di fatto, l’esistenza di un doppio ISEE: uno per le prestazioni nazionali oggetto delle modifiche (per esempio il bonus nidi) e uno per le prestazioni locali e per tutte le altre politiche sociali (per esempio l’accesso all’asilo nido). Una frammentazione difficilmente comprensibile per i cittadini e difficilmente giustificabile sul piano tecnico, che indebolisce la trasparenza e la credibilità dell’intero sistema.

Nel loro insieme, queste proposte non rafforzano l’ISEE ma lo svuotano progressivamente, trasformandolo da strumento generale di equità redistributiva a meccanismo selettivo, modellato su specifiche politiche e su specifici gruppi sociali. Mentre l’ISEE nasce per rendere più giusto l’accesso alle prestazioni sociali, le modifiche introdotte finiscono per sfavorire i nuclei più fragili, quelli che dall’indicatore dovrebbero essere maggiormente tutelati. In questo modo, l’ISEE non viene riformato, ma smontato, un pezzo alla volta.

  1. Nel caso di un nucleo familiare che abita in una casa di proprietà, quest’ultima entra nell’ISEE per un importo pari al 20% dei due terzi del valore catastale ai fini IMU ridotto della franchigia di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Agli affittuari è invece riconosciuto un abbattimento del reddito pari all’affitto annuo fino 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo. Ipotizzando l’assenza di un mutuo sulla casa di proprietà e l’assenza di figli conviventi successivi al secondo, la franchigia corrisponde ai 7.000 euro riconosciuti agli affittuari (0,20×2/3×52.500=7.000). La stessa corrispondenza è prevista con riferimento alla maggiorazione della franchigia e del tetto all’affitto annuo riconosciuto per ogni figlio convivente (UPB, 2025).
  2. È opportuno ricordare che, secondo i dati Istat9, nel 2024 risultavano residenti in abitazioni con contratti di locazione il 18 per cento delle famiglie italiane, a fronte del 73,5 per cento in casa di proprietà (il rimanente 8,5 risiedeva in case di cui ha l’usufrutto o l’uso gratuito). Infine, l’incidenza della povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto (22,1 per cento, contro il 4,7 di quelle che vivono in abitazioni di proprietà). L’affitto medio per le famiglie in condizione di povertà assoluta è pari a circa 373,18 euro mensili, contro i circa 437 pagati dalle altre famiglie (UPB, 2025).
  3. Per l’Assegno unico universale (AUU), per esempio, gli effetti stimati dalle nuove norme sull’ISEE sono i seguenti. Una prima categoria di beneficiari dell’AUU, numericamente limitata, è costituita dai nuclei che cambiano fascia: in base a stime dell’UPB poco più del 5% dei nuclei interessati dalle modifiche che si trovavano in fascia B passa in fascia A, mentre poco più del 10% di quelli che si trovavano in fascia C passa in fascia B. La seconda categoria, quantitativamente più rilevante, comprende i nuclei che, pur rimanendo in fascia B, vedono aumentare l’assegno grazie alla riduzione dell’ISEE. In questa fascia, infatti, l’importo dell’assegno decresce linearmente al crescere dell’ISEE, per cui una riduzione dell’indicatore si traduce in un incremento proporzionale della prestazione. Per i soggetti in fascia B, dunque, l’entità dell’incremento dell’assegno dipende dall’ammontare della riduzione dell’ISEE. A titolo esemplificativo, per un nucleo con un figlio che benefici dell’incremento della franchigia sulla prima casa pari a 39.000 euro, la riduzione dell’ISEE risulterebbe pari a circa 3.300 euro (0,2 × 39.000 × 2/3 / 1,57, dove 1,57 è il parametro della scala di equivalenza), determinando un incremento annuo dell’Assegno unico di circa 170 euro (3.300 × 0,0522, dove 0,0522 rappresenta l’aumento dell’assegno per ogni 100 euro di riduzione dell’ISEE in fascia B). Il beneficio cresce con il valore dell’abitazione posseduta. Secondo le stime della Relazione tecnica, che però non tiene conto delle modifiche apportate dal Senato circa 2,6 milioni di figli in nuclei coinvolti dal provvedimento vedranno aumentare l’assegno in media di 10 euro mensili, per un beneficio complessivo stimato in 340,78 milioni di euro.
  4. Nella Legge di bilancio 2026, oltre alle due modifiche, si conferma anche per il 2026 che gli immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali non vengono computati nel calcolo dell’ISEE. Non si tratta di una norma propriamente nuova perché era prevista sin dal 2019 ma che ancora non è una norma strutturale e per mantenerla occorre approvarla di anno in anno. La norma ha un costo per l’erario di 2 milioni annui. Inoltre, i commi 32-34 dell’art. 1 demandano a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo – al fine del calcolo dell’ISEE del nucleo familiare – delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.