Processo ai servizi sociali

Evidenze, apprendimenti, buone pratiche per tutti i servizi sociali nel dopo Bibbiano


Giovanni Garena | 22 Settembre 2026

Nel cosiddetto processo “Angeli e Demoni” sono stato incaricato, dalla difesa della dirigente ff dei servizi sociali della Val d’Enza (RE), per svolgere una perizia, consulenza tecnica di parte (CTP), rispetto ai numerosissimi capi di imputazione riguardanti l’organizzazione di questi servizi.

Dalla approfondita analisi sistemica, realizzata con questa perizia, sono emersi oggettivi elementi circostanziali che hanno contribuito alla assoluzione di tutti i professionisti coinvolti rispetto all’infamante accusa di aver orchestrato un meccanismo di allontanamenti illeciti di minori dalle loro famiglie. Questo lavoro peritale ha contemporaneamente dimostrato che non era stato orchestrato alcun sistema di affidamenti illeciti e che era stato invece programmato e messo in opera un funzionale e funzionante sistema integrato e organizzato di intervento professionale in grado di operare sia sul versante preventivo (vedasi tra l’altro promozione della genitorialità positiva, lavoro di rete e di comunità), sia su quello socioterapeutico (con specifiche attenzioni al trattamento dei traumi da abuso-maltrattamento in età minorile). Ma sono emersi anche una serie di elementi scientifici che sicuramente debbono essere restituiti all’intera comunità professionale dei servizi sociali operanti nel nostro Paese1.

In questo articolo provo appunto a esplicitare sinteticamente quali evidenze, quali insegnamenti, quali buone pratiche è necessario adottare da parte di assistenti sociali, psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali operanti nei diversi servizi gestori delle funzioni socioassistenziali. Proprio perché, dopo questa devastante vicenda, nessun professionista, nessun servizio può dire “…a me non sarebbe mai successo!”.

Nelle 1.650 pagine di motivazioni della sentenza di primo grado il Tribunale di Reggio Emilia dà atto di aver accertato che non c’era “Nessun inganno” e che gli operatori

abbiano sempre agito su specifico mandato del Tribunale dei Minorenni che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso Tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)”. E che “si è registrato un clamore mediatico” tale “da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati e, per quanto qui rileva, quelle degli stessi testimoni.

E non solo!

… ora che gli esiti processuali accertano l’infondatezza delle accuse mosse agli imputati, cadono le imputazioni, ma restano gli effetti di attacco e denigrazione sistematica dell’istituto giuridico dell’affidamento come delle persone e delle famiglie affidatarie, additati spesso come soggetti mossi da oscuri fini di lucro. La più significativa conseguenza di questa vicenda è nella perdita di fiducia da parte della collettività nel sistema del sostegno pubblico a protezione dell’infanzia e nel sistema della giustizia minorile e di famiglia. (Claudio Cottatellucci, Presidente Aimmf -Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia).

È doveroso pertanto interrogarsi sulle determinanti dell’effetto “alone” della vicenda Bibbiano che ha minato la fiducia collettiva nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (vds L.328/2000) e reso estremamente complesso il garantire il preminente interesse dei minori.

Quali evidenze, quali lezioni da trarre?

Come prima evidenza, di carattere generale, emerge l’importanza di rilanciare un dibattito su che cosa voglia dire, nell’Italia di oggi, per i servizi, stare dalla parte dei minori. Se è stato appurato che non esisteva alcun sistema per sottrarre i minori a genitori per bene, ma semplicemente un servizio che agiva in protezione dei minori, la domanda centrale per tutti i servizi del Paese non è “la proprietà dei bambini è delle famiglie o dei servizi sociali o dello Stato?”, ma “i bambini hanno dei diritti?”. E se si “chi è deputato alla loro tutela?”.

Stiamo attraversando un contesto nuovo, estremamente complesso, che alcuni autori definiscono di meta-transumanesimo,  di autentica metamorfosi e non più di semplice cambiamento (Reckwits, 2021; Beck, 2024; Siza, 2025), ove si afferma il potere del più forte, la sindrome narcisistico paranoidea, la crisi di futuro, la distopia, la caduta di simboli condivisi e – per quanto ci riguarda più da vicino – la crisi del «sistema integrato di interventi e servizi sociali», della salutogenesi, della prevenzione. Qui e ora si impone pertanto una nuova sfida per i servizi di cura, e per tutti i professionisti che vi operano, che devono innanzitutto viversi come presidi di legalità e democrazia mentre adempiono al loro dovere su un duplice mandato.

Il mandato di sostenere i genitori, le famiglie in difficoltà che prevede l’insieme degli interventi di aiuto psicorelazionale, economico, messa a disposizione di servizi (scuole dell’infanzia, sostegno scolastico, assistenza domiciliare, educativa territoriale e domiciliare, ecc.).

Il mandato di vigilare-intervenire qualora si manifestino concrete situazioni di pregiudizio per i minori, non superabili nonostante gli interventi di aiuto e sostegno proposti e messi in atto. Quindi l’azione professionale che si deve esplicitare quando gli interventi di cui al primo mandato non abbiano avuto esito positivo. In primis, l’Affidamento familiare (L 184/83 e L 149/2001) che

in relazione agli specifici bisogni dei bambini, al tipo e all’intensità dei problemi familiari può assumere forme diverse (diurno, a tempo parziale o residenziale), (…) e a seconda delle situazioni si può disporre l’Affidamento “consensuale” (…) o “giudiziale”2.

Su questa evidenza si tratta pertanto di dedicare un rinnovato impegno, ingegno, un rinnovato concetto del tempo. Serve tempo per abitare le comunità locali, fisiche e virtuali, tempo per veicolare messaggi comunicativi con linguaggi nuovi, frutto di una ricerca tutta da attivare su come farsi conoscere, comprendere, sostenere in questo difficile e delicatissimo lavoro di protezione dei minori; un lavoro quasi sempre non richiesto, ma sempre utile, necessario, doveroso.

Una seconda evidenza riguarda le competenze dei professionisti dei servizi sociali per intervenire sulle povertà educative. Un intervento estremamente complesso fin dalle sue radici poiché la maggior parte delle famiglie è inconsapevole di povertà che vanno oltre quella materiale; quindi l’intervento parte quasi sempre dal rifiuto a riconoscere il proprio deficit educativo. Nel contesto sopra delineato le competenze dei servizi comportano, di conseguenza, anche la capacità di prevedere, di stare e di accettare i rischi di questa complessità di azione. Il rischio maggiore è rappresentato dal fatto che queste competenze – sicuramente chiare e accreditate in ambito giuridico e di dottrina dei servizi sociali – lo sono solo in parte, o addirittura non lo sono per nulla, nelle rappresentazioni collettive. Quindi i professionisti del sociale sono nei fatti servitori dello Stato, ma con molta meno legittimazione sociale rispetto alle altre componenti essenziali della nostra Repubblica; i professionisti del sociale sono quindi vincolati – all’interno di questo rischio da scarsa legittimazione – ad affrontare specifiche sfide sul piano professionale, sul piano personale, sui dilemmi etici nell’azione professionale tra il dovere di scegliere e il timore di sbagliare.

Una terza evidenza, conseguente alle prime due, impone l’esigenza di approfondire, curare le metodologie e le tecniche contemplate nei recenti sviluppi dottrinali del forensic social work3. In particolare l’ascolto, la messa in campo di capacità empatiche e comunicative, l’accompagnamento agendo strategie di protezione, l’azione riflessiva-interpretativa-propositiva a carattere multidisciplinare e multiprofessionale. Importante, in questo ambito di servizio sociale forense, considerare come, nella citata sentenza, il Tribunale di Reggio Emilia ha determinato che “le relazioni dei servizi sociali non sono atti fidefacenti” (cioè documenti che fanno piena prova). Così è stato acclarato che le relazioni di servizio sociale alle autorità giudiziarie sono da considerarsi attestazioni “di natura squisitamente valutativa” ed in tal senso sono da distinguersi dagli elementi propriamente di “prova” che vengono raccolti dalle autorità di polizia giudiziaria. In sostanza il collegio giudicante ha chiarito che le relazioni di servizio sociale costituiscono “uno” degli elementi di valutazione del Tribunale per i minorenni, ma non l’unico; e attribuire alle relazioni un valore fidefacente significherebbe svuotare di contenuto la funzione stessa del giudice minorile, chiamato a valutare autonomamente il materiale istruttorio. Ciò comunque non esime gli assistenti sociali dalla più attenta valutazione professionale degli elementi circostanziali e del registro linguistico utilizzato nella stesura delle relazioni sociali. 

Una quarta evidenza riguarda l’impegno per assicurare costantemente i più corretti livelli di compatibilità e di coerenza con una serie di parametri. In particolare, compatibilità e coerenza sia con la normativa di settore (a livello nazionale, regionale, locale), sia con il Codice Deontologico dell’assistente sociale. In questo secondo ambito assumono particolare risalto i riferimenti ai fondamenti etici (con la costante ricerca di sintonia tra sistema dei valori e sistema di realtà) e scientifici alla disciplina accademica, all’autonomia tecnico-professionale e all’indipendenza di giudizio. Senza trascurare, contemporaneamente, l’informazione ai soggetti coinvolti nel mandato professionale e nelle sue implicazioni (anche quando l’intervento professionale si svolge in un contesto di controllo o di tutela disposto dall’autorità giudiziaria o in forza dell’adempimento di norme di legge), l’affermazione e la difesa della autonomia di giudizio, la considerazione della capacità di autodeterminarsi delle persone, il contrasto di situazioni di violenza-trascuratezza-sfruttamento nei confronti di persone di minore età, la condivisione con le persone assistite dei progetti e degli interventi necessari nel percorso di aiuto, la corretta applicazione della tridimensionalità (aiuto alla persona, sviluppo delle risorse della comunità, organizzazione delle risorse del proprio servizio). E, ancora, la corretta applicazione delle metodologie di presa in carico in ordine al pre-assessment e all’assessment nel sostegno alle responsabilità genitoriali, alle dinamiche della osservazione-valutazione delle situazioni da parte dell’équipe multiprofessionale.

Inoltre, questa evidenza richiama l’esigenza di implementare percorsi di formazione continua aggiornati con i più recenti sviluppi della dottrina in materia e dei modelli innovativi di servizio sociale documentati in letteratura.

Tutto quanto ora elencato dovrà trovare una sede di valutazione attraverso un organico sistema di indicatori/descrittori di qualità dell’azione professionale messa in campo. In particolare, l’esplicitazione (chiara e comprensibile anche dalla cittadinanza) degli indicatori riguardanti obiettivi-valore atteso, il processo e il monitoraggio in itinere, il risultato (output e outcome), correlati sia alle peculiarità del contesto socioeconomico-culturale di riferimento, sia all’impianto normativo di riferimento.

In questo modo quel determinato servizio sociale potrà rappresentare, in quella comunità locale, un sicuro capitale sociale per il territorio.

Una ulteriore evidenza, infine, deriva dal confronto con l’esperienza maturata negli ultimi anni da una realtà che intendeva abolire drasticamente gli allontanamenti. È notorio che la Regione Piemonte, sull’onda emotiva del cd “caso Bibbiano”, è intervenuta con una specifica legge (L.28 ottobre 2022, n. 17 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d’origine.” Con questa legge, si intendeva contrastare alla radice un millantato eccessivo numero di allontanamenti praticato dai servizi sociali piemontesi. Millantato in quanto i dati non confermavano tale valutazione4.

Per un vademecum di buone pratiche

A questo punto, se si ritiene di riconoscersi in queste evidenze, in questi insegnamenti da trarre dalle determinanti dell’effetto “alone” della vicenda Bibbiano, ogni servizio sociale può ricavare qualche spunto per un vademecum di buone pratiche da applicare nella propria quotidianità. Prendersi carico di questo ulteriore compito è sicuramente arduo e faticoso, ma penso altrettanto doveroso.

In linea generale occorrerà innanzitutto considerare che i danni subiti nell’ambito della delegittimazione dei servizi sociosanitari ed educativi, a livello nazionale e locale, si possono riparare solo attraverso un paziente lavoro di territorio, di conoscenza e di ricucitura dei punti rete sensibili delle diverse comunità locali, di ricostruzione di alleanze generative, di patti fiduciari, di presa in carico comunitaria di fragilità individuali e collettive. Quindi mettersi in cammino …verso una clinica dei legami (Omassi, 2020) in cui ristabilire i valori etici e strategici sui versanti delle responsabilità individuali e collettive (giocarsi come “operatori della conoscenza”), dei doveri sociali, dell’orientamento verso il lavoro di prossimità (molteplicità, capacitazione, pre-occuparsi), procedendo oltre i rischi di disperazione di Sisifo.

Una buona pratica correlabile a questo “mettersi in cammino” può riguardare definite scelte operative verso un approccio antioppressivo (Allegri, Sanfelici, 2023; Sanfelici, 2024). In sostanza, un servizio sociale attento e impegnato a riconoscere-incidere sulle dinamiche di potere, ad uscire dalla neutralità (decidere da che parte stare), a sviluppare riflessività e progettazione bottom up, a rilanciare nei territori lavoro di rete, lavoro di comunità, prevenzione.

Quindi si tratta di collaborare attivamente alle politiche locali di welfare di comunità, di wellbeing (Ciampolini, 2019) capaci di intervenire prima, prima che le diverse forme di disagio si manifestino. In sostanza, creare, collaborare a creare un tessuto connettivo, infrastrutture di cittadinanza alle quali le persone in difficoltà si possano rivolgere con fiducia e senza paura di essere giudicate e punite.

Ma per operare con queste intenzionalità sarà indubbiamente necessario ripensare, rifondare le attuali organizzazioni dei servizi sociosanitari ed educativi in maniera compatibile con quanto ora accennato. Quindi metter mano ad un rinnovato assetto organizzativo, compatibile con le mutate condizioni (…le metamorfosi) che si stanno attraversando, controllato costantemente attraverso una analisi sistemica in grado di rappresentare l’intero ciclo dall’input, al processo di trasformazione (tramite struttura formale di base-meccanismi operativi-comportamenti organizzativi), all’output e all’outcome, al feedback rispetto all’input.

In ogni caso ciò necessariamente dovrà significare meno lavoro di scrivania, più presenza nel territorio, orari flessibili, superamento del prestazionismo verso un lavoro per progetti, per obiettivi condivisi.      

  1. La disamina e rielaborazione di quanto emerso dalla perizia è sintetizzata nel testo G. Garena: Processo ai Servizi Sociali. Un’analisi organizzativa sistemica del caso Bibbiano: metodi, tecniche e modelli innovativi dei servizi per la protezione dei minori, BeHopeBooks, aprile 2026. Per quanto riguarda il focus del presente articolo si rimanda alla ampia trattazione contenuta nel cap. 6 di questo testo.
  2. Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012.
  3. Il servizio sociale forense rappresenta una dottrina ed una pratica in grado di correlare lavoro sociale e attività giudiziaria (vds rif in Bibliografia). In particolare l’assistente sociale fornisce consulenza professionale a magistrati, legali, famiglie a sostegno di persone in difficoltà o nei procedimenti  civili e penali.
  4. In realtà, in Piemonte gli allontanamenti registrati al 2022 riguardavano una porzione molto ridotta della popolazione minorile, pari a circa lo 0,23% nel 2020 e lo 0,24 nel 2021, inferiore sia al dato nazionale (0,27%), che a quello degli altri Paesi (la media europea era pari allo 0,65%, quella degli Stati Uniti all’1,40%); in sostanza questo provvedimento ha assunto un preminente significato ideologico e strumentale teso a letture dei dati orientate a dimostrare una tesi precostituita. I dati aggiornati al dicembre 2025(accesso agli atti Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte)  rilevano 2.689 minori fuori dalla famiglia di origine (erano 2.647 nel 2024) di cui circa la metà in affidamento familiare e l’altra metà in affidamento residenziale.