Correttivo sul decreto impresa sociale, i pareri delle Commissioni speciali


Gianfranco Marocchi | 4 Giugno 2018

Circa un mese fa Welforum.it ha pubblicato un commento sullo schema di decreto correttivo sull’impresa sociale approvato dal Governo e inviato alle Camere per il parere prima di procedere all’approvazione definitiva.

 

Le Commissioni speciali della Camera e del Senato incaricate di esaminare gli atti rimasti in sospeso dalla precedente legislatura hanno provveduto all’esame del decreto, provvedendo quindi:

  • il Senato, a redigere un parere;
  • la Camera, a redigere una proposta di parere rispetto alla quale sono state audite alcune organizzazioni interessate al provvedimento; si è alla data di oggi (31/5/2017) ancora in attesa di un ulteriore e definitivo atto della Camera successivo alle audizioni.

In questo articolo si esamineranno le proposte contenute nei documenti di Camera e Senato e le indicazioni emerse dalle audizioni della Camera.

 

Questione governance IPAB. Il tema è quello del divieto, per organizzazioni pubbliche e per imprese private, di detenere posizioni di direzione o di controllo nelle imprese sociali; la questione si pone in quanto alcune ex IPAB divenute oggi fondazioni o associazioni potrebbero voler assumere la forma di impresa sociale ma hanno statuti ove si riservano ad un ente pubblico (ad esempio il Comune presso il quale operano) prerogative quali la nomina del presidente o di un numero elevato di amministratori che confliggono con la possibilità di assumere la qualifica di impresa sociale. È stato quindi da taluni richiesto che per le ex IPAB non operasse il divieto di controllo o nomina di ruoli apicali da parte di un ente pubblico, raccolto in sede di correttivo. Il Senato ha voluto riaffermare tale scelta, proponendo una diversa formulazione che vorrebbe, presumibilmente, salvaguardare la possibilità delle IPAB di avere presidenti e amministratori nominati da enti pubblici; marginalmente va segnalato che per un errore di formulazione, di fatto il parere del Senato come ancora oggi pubblicato sul sito istituzionale dice il contrario, cioè che alle ex IPAB non si applica il divieto di controllo relativamente a soci imprese private, ma è evidentemente un errore materiale. Chi fosse interessato ad argomentazioni dubitative sull’opportunità di tale previsione – presenti peraltro anche nelle memorie di CGIL e di Confapi – può trovarle in questo precedente articolo di Welforum.it).

Differenziali retributivi nell’impresa sociale. Il correttivo tende ad aumentare le possibilità di deroga alla previsione del differenziale massimo indicato dal d.lgs. 112/2017 nel rapporto 1 a 8 tra stipendio minimo e stipendio massimo, laddove vi siano “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze”, formulazione sostenuta anche dal Forum del Terzo settore come eccezione motivata da un superiore interesse alla gestione di talune attività di interesse generale. Il Senato (e anche, nelle audizioni alla Camera, la CGIL), in proposito, afferma al contrario che non appaiono motivazioni ragionevoli per derogare da tale – già ampio – rapporto.

Lavoratori svantaggiati. Il correttivo definiva un termine temporale (24 mesi) dopo il quale taluni svantaggiati – tipicamente quelli riconosciuti come tali a fronte di una situazione di disoccupazione di lungo periodo – non possono essere più considerati tali e quindi fuoriescono dal computo del 30% di lavoratori svantaggiati necessario per il riconoscimento di una impresa sociale finalizzata all’inserimento lavorativo. Il Senato in proposito esprime alcuni timori circa il fatto che ciò possa portare le imprese sociali a troncare dopo il ventiquattresimo mese il rapporto con tali lavoratori e auspica pertanto una riformulazione dell’articolo, pur senza specificare in che modo.

Utili e ristorno. Correttivo e parere della Commissione speciale gareggiano nell’affermare il giusto ma ovvio. Il correttivo specificava infatti che il ristorno operato dalle società cooperative non costituisce una suddivisione di utili (giusto e ovvio), mentre la Commissione specifica che ciò avviene quando il ristorno è operato “proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica” (e non può essere altrimenti).

Incentivi alla capitalizzazione. Rispetto agli interventi inseriti nel correttivo si rimanda al precedente articolo; il parere del Senato si limita a interrogarsi sul fatto che tali previsioni siano in grado o meno di superare possibili perplessità da parte dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Fondo di garanzia. Il Senato, infine, ritiene auspicabile introdurre ulteriore elemento, nel decreto correttivo e cioè un fondo di garanzia a copertura del rischio derivante da eventuale insolvenza delle amministrazioni pubbliche verso le imprese sociali che vantano crediti certi ed esigibili e derivanti da prestazioni di servizi.

Imprese sociali espressione di forze politiche e sindacali. La Commissione speciale della Camera si dedica invece ad un tema non presente nel correttivo approvato dal Governo. Il d.lgs 117/2017 prevede infatti che “Non sono enti del Terzo settore … le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”. Ora, l’ultima specificazione “nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti” introduce una barriera ulteriore rispetto alla legge di Riforma e risulta problematica per alcuni soggetti nel frattempo costituitisi appunto su iniziativa sindacale. In particolare al CISL richiede di intervenire in merito e la Camera raccoglie questa istanza proponendo una norma transitoria che consenta di trattare tali situazioni.

Volontari nelle imprese sociali. La Camera richiede inoltre di specificare meglio le funzioni che i volontari possono svolgere nell’impresa sociale; la norma oggi pone la condizione che siano meno numerosi dei lavoratori, ma non specifica cosa possano o meno fare; anche recependo alcune osservazioni di fonte sindacale, si richiede sostanzialmente di specificare che nelle imprese sociali l’azione dei volontari deve essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori.

Settori di attività. Si è spesso evidenziato su Welforum l’anomalia costituita dalla ristrettezza delle attività svolgibili dalle cooperative sociali rispetto a tutte quelle riconosciute di interesse generale; Né Senato né Camera intervengono sul punto, mentre il Forum del Terzo settore propone l’ampliamento all’accoglienza migranti, all’agricoltura sociale e alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata. Tale proposta non risulta ad oggi accolta nei testi delle Commissioni speciali.