Garantire tutti i servizi sociali anche in situazione di emergenza


Franco Pesaresi | 3 Dicembre 2020

In sede di conversione in legge il Decreto “Rilancio” ha portato due novità per i servizi sociali comunali. All’art. 89 del D. L. 34/2020 è stato aggiunto il comma 2-bis1 che ha stabilito:

  1. i servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali;
  2. le regioni definiscono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali anche in situazione di emergenza.

Tutti i servizi sociali sono servizi pubblici essenziali

I servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, sono quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Questi servizi, anche in caso di sciopero, devono comunque essere garantiti.

In precedenza solo alcuni servizi di assistenza erano stati individuati fra i servizi pubblici essenziali. Le norme contrattuali prevedevano di garantire i seguenti servizi in caso di sciopero: “servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale” (CCNL 6/7/1995 autonomie locali, Art. 1).

Con le norme approvate con il Decreto “Rilancio” diventano Servizi pubblici essenziali i servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e cioè tutte le seguenti prestazioni:

  1. servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
  2. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
  3. assistenza domiciliare;
  4. strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
  5. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.”

Si tratta, senza eccezione alcuna, di tutti i servizi sociali comunali che diventano integralmente Servizi pubblici essenziali e dovranno essere garantiti anche in caso di sciopero.

 

Funzionamento di tutti i servizi sociali comunali nelle situazioni di emergenza

Il secondo aspetto è di immediato interesse. La nuova legge dispone infatti che le regioni entro il 16 settembre 2020 definiscono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.

In sostanza la legge dispone che tutti i servizi sociali previsti nell’art. 22 della L. 328/2000, proprio per il loro essere servizi pubblici essenziali devono essere tutti garantiti anche in situazioni di emergenza come quella pandemica che stiamo vivendo. I Servizi sociali non possono pertanto essere totalmente interrotti, al pari di quanto avviene per altri servizi ritenuti indispensabili per la sicurezza e la vita dei cittadini. Non è infatti pensabile sospendere servizi che garantiscono il necessario sostegno alle persone fragili, povere e non autosufficienti. Quello che può cambiare nei periodi di emergenza sono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi ma questo compito è stato affidato alle regioni. C’è però innanzitutto da dire che l’attuazione di questa norma mal si adatta ad un uso generalizzato dello smart working nel settore dei servizi sociali per le caratteristiche proprie di tutti i servizi alla persona.

Le Regioni, in buona sostanza, avrebbero dovuto adottare il “Piano dei servizi sociali essenziali nella pandemia” così da trovarsi preparati all’arrivo di una seconda ondata epidemica, puntualmente verificatasi. In realtà le regioni italiane non si sono finora accorte del nuovo quadro normativo dei servizi sociali ed hanno continuato ad occuparsi, per quel che riguarda i servizi sociali e sociosanitari, quasi esclusivamente dei servizi residenziali o semiresidenziali. Una parte di tutti i servizi sociali essenziali.

  1. “2-bis. I servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l’effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”