Il Reddito di Inclusione è legge


Daniela Mesini | 4 Settembre 2017

Lo scorso 29 agosto il Consiglio dei Ministri, dopo l’esame delle Commissioni Parlamentari competenti, ha definitivamente approvato, il decreto legislativo di attuazione della legge Delega in materia di contrasto della povertà, riordino delle prestazioni di natura assistenziale e rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33).

Il decreto introduce per la prima volta in Italia il Reddito di Inclusione (REI), quale misura unitaria di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Potrà essere richiesto a partire dal 1° dicembre 2017 e le prime erogazioni avranno luogo a partire dal gennaio 2018 su base mensile, e non più bimestrale come avviene per il SIA.

La misura vuole essere, perlomeno in prospettiva, universalistica, cioè rivolta a tutti i poveri assoluti, ma anche condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un progetto personalizzato di inclusione sociale e/o lavorativa. Potranno ricevere il Reddito di Inclusione i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri con permesso di soggiorno e i titolari di protezione internazionale (es. asilo politico) residenti in Italia da più di due anni. In sede di prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni, disabili (anche se maggiorenni), e donne in stato di gravidanza, attuali beneficiari del SIA, e nuclei con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni, attuali destinatari dell’Asdi.

Il SIA non potrà più essere richiesto a partire dal 1° novembre prossimo e l’ultima erogazione, per chi ne ha fatto richiesta entro la fine di ottobre (bimestre precedente), sarà quella del 31 dicembre 2017; a partire da 1° gennaio 2018, per coloro che hanno presentato domanda entro dicembre, è previsto l’avvio di erogazione del REI. Il blocco dell’Asdi sarà invece definitivo a partire dal 2019 perché nel 2018 sarà ancora possibile riceverlo per i beneficiari della misura che entro la fine del 2017, esaurita la NASpi, permangano in uno stato di disoccupazione.

Infine, gli attuali beneficiari della carta acquisti che abbiano i requisiti per beneficiare del REI potranno ricevere l’accredito sulla carta già in loro possesso, fatto salvo il fatto che i due benefici non saranno cumulabili e dunque in questo caso la social card sarà interamente assorbita dalla nuova misura.

La dotazione finanziaria sarà pari ad un miliardo e 845 milioni di euro, derivanti dalla razionalizzazione degli strumenti esistenti (SIA, Asdi, social card), a cui si aggiungeranno le risorse per il rafforzamento dei servizi, per un totale di oltre 2 miliardi di euro per l’anno 2019.

Ben quattro i selettori in base alla condizione economica. Innanzitutto l’Isee: il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore dell’Isee1, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; contemporaneamente deve disporre di un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro, e di un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotto a 6 mila euro nel caso di persona sola). Infine, l’ultimo selettore riguarda la componente reddituale dell’Isee, al netto dell’affitto, del 20% del reddito da lavoro e di eventuali detrazioni; tale soglia, opportunamente divisa per la scala di equivalenza, non deve superare i 3.000 euro. Il beneficio economico sarà calcolato come differenza tra la soglia reddituale di accesso ed il reddito familiare ed in prima battuta permetterà di coprire il 75% della suddetta differenza. Ciò significa che ipotizzando un reddito familiare pari a zero il beneficio massimo erogabile sarà pari a 187,5 euro (3.000/12*0,75) per una persona sola, riparametrato sulla base della scala di equivalenza Isee sino ad un massimo di 485,41 euro per una famiglia di 5 componenti e più, corrispondente all’ammontare mensile dell’assegno sociale.

I nuclei familiari ammissibili al REI, tenuto conto delle tipologie familiari individuate come più deprivate e delle soglie di accesso economiche, sono stati stimati in 500 mila in sede di prima applicazione, pari a circa 1 milione ed 800 mila persone.

Oltre al rispetto dei requisiti economici, nessun componente del nucleo potenziale beneficiario del REI può contemporaneamente fruire della NASpi o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria; non è inoltre ammesso possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi quelli per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; non si possono possedere navi ed imbarcazioni da diporto. Infine i potenziali beneficiari sono tenuti al rispetto di determinati requisiti di residenza e di soggiorno; saranno ammessi al REI anche i titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).

Il beneficio economico sarà concesso, sottoforma di carta di pagamento elettronica, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. La carta, oltre a consentire acquisti in tutti i supermercati e negozi convenzionati, potrà anche essere usata per prelevare contante fino ad un limite massimo pari alla metà del contributo mensile.

Così come già avviene per il SIA la definizione dei progetti di inclusione sociale e/o lavorativa dei componenti dei nuclei familiari beneficiari è demandata ai Comuni, in forma singola o associata, in raccordo con la rete dei servizi territoriali, socio-sanitari, del lavoro, dell’istruzione e delle organizzazioni di terzo settore.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari e rimanda a tal proposito ad un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo, quale struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento del terzo settore e delle parti sociali. La Rete si articolerà anche in tavoli regionali e territoriali e sarà composta da un Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dall’Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui saranno formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, che terranno anche conto delle evidenze emerse in sede di monitoraggio sull’attuazione del REI.

Infine, il decreto istituisce presso il Mlps il Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (Nsiss), che integra e sostituisce l’attuale Sistema Informativo dei servizi sociali e ricomprende al suo interno la banca dati delle prestazioni, la banca dati Isee, la banca dati sulle progettazioni individualizzate, dei servizi e delle professioni. L’obiettivo del nuovo sistema vuole essere quello di migliorare i controlli, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e degli interventi.

 

Leggi il Comunicato del Ministro Poletti sul REI.

Scarica le slide del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla misura.

  1. A partire dal 1° settembre 2018, la dichiarazione Isee per accedere al REI, così come a tutte le altre prestazioni sociali agevolate, sarà pre-compilata a cura dell’Inps limitando dunque il rischio di false dichiarazioni e gli adempimenti a carico dei cittadini.