Isee: nuovi cambiamenti. Cosa migliora e cosa no?


Maurizio Motta | 27 Settembre 2021

Con il decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 5 luglio 2021, e con il conseguente adeguamento in agosto della modulistica (che si può estrarre dal sito dell’Inps), è stata introdotta una nuova modifica all’Isee “corrente”, ossia al tipo di Isee che il cittadino può usare (su sua libera scelta) quando vuol far rilevare che la condizione economica descritta da un suo Isee “ordinario” non è più attuale, perché è peggiorata. La modifica suggerisce le riflessioni seguenti.

 

Che cosa migliora

Lo scopo del decreto è di eliminare la bizzarra situazione introdotta all’inizio del 2020, in base alla quale sia i redditi che i patrimoni (mobiliari e immobiliari) entro l’Isee erano diventati quelli del secondo anno precedente la DSU (la dichiarazione con cui il cittadino chiede l’Isee), anche negli Isee “correnti”; mentre sino ad allora i redditi erano quelli del secondo anno solare precedente la DSU e i patrimoni quelli dell’anno solare precedente. Questa modifica del 2020 ha prodotto due negativi effetti:

  • un grave difetto strutturale dell’Isee è sempre stato quello di considerare redditi e patrimoni “vecchi” rispetto al momento nel quale lo si può usare, con il risultato che la condizione economica che l’Isee descrive può essere diversa da quella del momento nel quale lo si usa, a svantaggio del cittadino (che può avere meno redditi e patrimoni a disposizione) o a svantaggio dei servizi pubblici (quando invece il cittadino appare nell’Isee meno dotato di risorse di quanto sia davvero al momento degli interventi). Da gennaio 2020 allo scopo di allineare allo stesso momento i redditi ed i patrimoni entro l’Isee, era stato disposto che entrambi dovessero essere quelli del secondo anno solare precedente la DSU. Ma in questo modo invece di avvicinare i valori di redditi e patrimoni al momento di “uso dell’Isee”, ossia dell’intervento che lo utilizza, si sono arretrati anche i patrimoni valutati al secondo anno precedente la DSU;
  • l’Isee corrente era nato per consentire al cittadino di correggere un suo Isee ordinario, per far rilevare che al momento nel quale deve usarlo i suoi redditi sono diminuiti, e quindi per consentirgli di dichiarare redditi più vicini alla DSU, ossia quelli dei 12 mesi che la precedono. Ma la modifica attivata dal 2020 ha bizzarramente provocato che anche negli Isee correnti i patrimoni sono diventati quelli del secondo anno precedente la DSU, generando dunque Isee correnti nei quali il cittadino ha potuto dichiarare redditi più recenti, ma ha dovuto invece comunque dichiarare patrimoni mobiliari (come i suoi risparmi) e immobiliari che sono diventati ancor più vecchi, ossia del secondo anno precedente la DSU.

 

Il nuovo decreto del luglio 2021 sana questa specifica distorsione, prevedendo che si possa fare un Isee corrente che consideri i patrimoni dell’anno precedente la DSU, se sono i patrimoni ad essere diminuiti rispetto a quelli inclusi in un Isee ordinario in corso di validità, i quali sono del secondo anno precedente la DSU. Il decreto prevede che gli Isee corrente mantengano aggiornate insieme le eventuali variazioni di reddito e patrimoni: se dopo la presentazione di un Isee corrente per aggiornare i patrimoni viene presentato un Isee corrente per aggiornare i redditi, in quest’ultimo deve essere aggiornata anche la parte patrimoniale. Analogamente se dopo la presentazione di un Isee corrente per aggiornare i redditi viene presentato un Isee corrente per aggiornare i patrimoni, in quest’ultimo deve essere aggiornata anche la parte reddituale.

 

Altre modifiche introdotte

Il citato decreto del luglio 2021 prevede anche:

  • una prospettiva di sviluppo dei controlli su quanto dichiara il cittadino, usando le diverse banche dati disponibili. È ovviamente un obiettivo importante, anche se va tradotto in procedure operative; e soprattutto dovrebbe poter riguardare anche i patrimoni immobiliari, sui quali non è operante alcun meccanismo automatico di controllo di quanto viene dichiarato negli Isee;
  • una sanzione pesante per chi riceva prestazioni pubbliche in base a dichiarazioni mendaci: non poter ottenere un successivo Isee corrente per due anni.

Che cosa non migliora e resta problematico

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che si può presentare un Isee corrente anche quando sia diminuita la disponibilità non dei redditi ma dei patrimoni (mobiliari e/o immobiliari) usando, anziché il valore dei patrimoni del secondo anno precedente la DSU, quello nell’anno precedente. Ma con due limiti:

  • lo si può fare solo dal 1 aprile di ciascun anno, e dunque il cittadino che deve fare un Isee corrente nei primi 3 mesi dell’anno non può farlo se non immettendo il valore dei patrimoni meno aggiornato, cioè quello del secondo anno precedente. Non è agevole trovare ragioni davvero sostanziali per questi 3 mesi di impedimento;
  • lo si può fare solo se il valore dei patrimoni è diminuito di almeno il 20% rispetto a quello del secondo anno solare precedente la DSU. Dunque se un cittadino presenta un Isee corrente per far rilevare che i suoi redditi nel momento della DSU sono diminuiti rispetto a quelli di due anni prima, non può dichiarare nell’Isee corrente anche un valore più aggiornato dei suoi patrimoni, se questi non sono diminuiti di almeno il 20%.

 

Il nuovo decreto del 2021 citato riporta all’anno precedente la DSU (anziché al secondo anno precedente) solo i patrimoni entro gli Isee correnti, e non quelli per tutti gli altri tipi di ISEE (come invece era nel nuovo ISEE attivato dal 2013). Dunque se il cittadino non vuole o non può fare un ISEE corrente deve obbligatoriamente dichiarare sia redditi che patrimoni del secondo anno precedente la DSU, col rischio che queste disponibilità non siano più reali al momento della DSU e dell’uso dell’Isee.

 

Nel 2020 era stata introdotta una nuova durata dell’Isee corrente di 6 mesi, con l’obbligo del cittadino di aggiornarlo entro due mesi per eventuali variazioni nella situazione occupazionale di componenti del nucleo, o nella loro fruizione di trattamenti assistenziali. Ora il decreto del 2021 citato introduce questa differenziazione:

  • se l’Isee corrente viene fatto aggiornando solo i redditi, resta la sua durata già prevista di 6 mesi;
  • se invece viene fatto aggiornando solo i patrimoni, oppure sia i redditi che i patrimoni, allora l’Isee corrente vale soltanto sino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.

Sempre fermo restando l’obbligo di aggiornamento sopra richiamato, se l’Isee corrente viene fatto perché sono variati solo o anche i redditi.

Ne derivano due conseguenze:

  • da un lato che gli Isee correnti avranno durate differenti in base alla loro ragion d’essere. È vero che la scadenza di ogni Isee è stampata in calce alla attestazione che riceve il cittadino, ma queste differenze possono aumentare rischi di confusione, sia per i cittadini sia per i diversi operatori che usano gli Isee;
  • inoltre chi fa un Isee corrente per far rilevare in modo più aggiornato i patrimoni, sarà obbligato a rifarlo sempre anche a gennaio. E se fa un Isee corrente a novembre/dicembre (perché è in quel momento che deve richiedere una prestazione) avrà un Isee che vale solo per poche settimane.

 

Con il nuovo decreto del 2021 l’Isee corrente si può fare se rispetto ad un Isee ordinario in corso di validità i redditi sono diminuiti almeno del 25%, e i patrimoni almeno del 20%. La differenza tra le due variazioni ammesse non pare molto motivabile, salvo si fondi su un obiettivo di maggior favore per chi ha variazioni di patrimoni. Ma questa differenza verosimilmente rende più difficile orientarsi nella conoscenza dei meccanismi Isee (per i servizi e per i cittadini); ed è molto difficile per i cittadini calcolare da soli se si trovano o meno nella possibilità di fare un Isee corrente.

In proposito va ricordato che in generale le reiterate e non semplici modifiche all’Isee possono diventare benefici per i cittadini (e per le Amministrazioni) solo se sia i CAF che i servizi pubblici sono in grado di informarne con cura i cittadini e supportarli con precisione, cosa che non sempre riesce a essere garantita.

 

Ma il problema principale è che questa modifica all’Isee corrente non migliora in alcun modo le altre criticità che rendono l’Isee una cattiva rappresentazione della condizione economica della famiglia. Una loro articolata analisi (che segnala anche miglioramenti possibili) è stata proposta con l’articolo di Maurizio Motta e Franco Pesaresi pubblicato in questo sito il 10 giugno 2021 “Che cosa non va nell’Isee e cosa migliorare”, e nel materiale che ad esso era allegato. Si suggerisce dunque di esaminare quel materiale, e qui ci si limita a richiamare solo qualcuna delle criticità che non sono state risolte:

  • resta aperto il problema che consiste nel fatto che l’Isee ordinario include redditi e patrimoni “vecchi” rispetto al momento nel quale si usa l’Isee per accedere alla prestazione. Il che può andare a svantaggio dei cittadini (se la loro condizione economica è peggiorata) o a loro vantaggio (se è migliorata). Ma in ogni caso distorce la condizione economica al momento della prestazione. E l’Isee corrente (come sopra discusso) resta un correttivo molto parziale;
  • la normativa Isee non consente agli Enti erogatori di imporre al cittadino di dichiarare miglioramenti intervenuti né nei suoi patrimoni (mobiliari e immobiliari) né nei suoi redditi, salvo gli obblighi di dichiarare le eventuali variazioni prima richiamate che intervengono solo se ha fatto un Isee corrente. L’Isee corrente resta una scelta discrezionale del cittadino, che usa solo quando la sua condizione è peggiorata, e non migliorata. Quindi i servizi pubblici non possono valutare sempre la condizione economica effettiva del momento nel quale ricevono richieste di prestazioni. Peraltro l’Isee corrente si può fare solo in presenza di un Isee di altro tipo che sia in corso di validità. Quindi un cittadino non può fare “come primo Isee” un Isee corrente, che da subito catturi redditi e patrimoni attuali, ma deve prima ottenere un Isee “non corrente”, con redditi e patrimoni vecchi rispetto al momento;
  • vi possono essere nuclei con un Isee non basso solo a causa di patrimoni non monetizzabili. Ad esempio anziani che hanno acquistato la casa in cui vivono con i sacrifici di una vita di lavoro, ma adesso non hanno redditi mensili adeguati. Oppure nuclei con bassi redditi che sono proprietari di terreni invendibili, o comproprietari di seconde case fatiscenti o con altri proprietari che non vogliono vendere. Ossia situazioni nelle quali l’Isee è elevato solo a causa di immobili non vendibili, e il nucleo non ha denaro utilizzabile. È un nodo molto frequente e molto delicato;
  • per identificare le risorse che il nucleo potrebbe usare sarebbe utile considerare i redditi di cui dispone al netto delle detrazioni fiscali che su di essi operano. Invece l’Isee è costruito con il “reddito complessivo ai fini IRPEF”, che è al lordo delle ritenute fiscali, ossia le include. Perciò un lavoratore dipendente o un pensionato ha dentro il suo Isee una parte di redditi dei quali non dispone (né che ha mai ricevuto): le detrazioni fiscali operate alla fonte prima di ricevere compensi da lavoro e pensione;
  • la normativa per ottenere il Reddito/Pensione di Cittadinanza ha previsto un particolare uso dell’Isee, ad esempio imponendo ai fruitori di quella prestazione obblighi di aggiornare la loro condizione economica quando cambia, anche senza aspettare che scada l’Isee presentato, e con dichiarazioni al di fuori del sistema dell’Isee. È un segno rilevante della necessità di fondare gli interventi su situazioni economiche più aggiornate di quella che si vede con il solo Isee. Una più precisa analisi degli aspetti positivi e negativi dell’uso dell’Isee (e in genere del modo con cui si valuta la condizione economica) nel Reddito/Pensione di Cittadinanza è nel capitolo 2 del testo prodotto nel 2021 dalla Caritas nazionale “Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza”.

 

L’Isee è strumento di enorme importanza nel welfare pubblico, visto che è il test dei mezzi più utilizzato, ed è anche un “livello essenziale delle prestazioni”. Ed occuparsene non può essere considerato un tema meramente amministrativo, contabile, burocratico, perché l’Isee determina l’accesso o meno a prestazioni pubbliche, e/o il loro volume, o le contribuzioni dei cittadini ai costi delle prestazioni, dando quindi sostanza reale ai diritti e condizionandoli. Peraltro la platea di utilizzatori e interventi coinvolti dall’Isee cresce (e di molto), basti pensare all’assegno unico per i figli che deve andare a regime. Continuare a chiedersi come migliorare lo strumento da usare per valutare la condizione economica dei cittadini resta dunque un tema, sia tecnico che politico, che non va eluso. Una prospettiva più efficace potrebbe essere di muovere con più decisione verso un Isee che sia sempre descrittivo dei redditi e patrimoni al momento della DSU, e davvero disponibili, prevedendo obblighi quando si usa l’Isee a dichiarare variazioni intervenute. Questo criterio non indebolirebbe necessariamente i controlli su quanto viene autodichiarato (che sono cruciali), anche quelli che il sistema Isee già gestisce “automaticamente” a cura di INPS e Agenzia delle Entrate1

  1. Come il sistema dei controlli potrebbe essere ugualmente efficace se l’Isee fosse sempre costruito con redditi e patrimoni attuali, del momento della DSU, è discusso nell’articolo di Maurizio Motta e Franco Pesaresi citato e pubblicato in questo sito.

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