Questo articolo è il settimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” (Parte I e Parte II), delle “Dimissioni protette”, del “Pronto intervento sociale”, della “Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora” e dell’“Assistenza domiciliare sociale”; ora invece mi occupo del LEPS relativo alla “Supervisione del personale dei servizi sociali” esplicitando soprattutto i contenuti del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e del documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato “Strumento di accompagnamento all’implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali”1. Le proposte raccolte in questo ultimo documento, non hanno valore normativo, ma rappresentano un punto di incontro tra esperienze e letteratura, che può costituire un riferimento unitario per le operatrici e gli operatori del settore.
Si tratta di schede che hanno l’obiettivo di fornire il quadro normativo di riferimento di ogni singolo LEPS con un taglio di tipo illustrativo-didattico per fornire un utile strumento agli operatori che dovranno realizzarli. Le informazioni che sono fornite derivano tutte da atti normativi citati in bibliografia mentre le valutazioni sono ridotte al minimo e funzionali allo sviluppo delle schede. In una seconda fase varrà la pena di tornare sull’argomento per valutarne la completezza e lo stato di applicazione.
Introduzione
La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), in attesa dell’approvazione del quadro generale dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ne ha anticipatati una parte approvando i seguenti sei LEPS prioritari:
- Pronto intervento sociale;
- Supervisione del personale dei servizi sociali;
- Servizi sociali per le dimissioni protette;
- Prevenzione dell’allontanamento familiare. – P.I.P.P.I.;
- Servizi per la residenza fittizia;
- Progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
Il Piano sociale nazionale 2021-2023, nel contempo, nell’operare la scelta di individuare un livello essenziale delle prestazioni riguardante la supervisione degli operatori del sociale illustra le caratteristiche del LEPS ai fini tanto di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di burn-out.
LEPS: Supervisione del personale dei servizi sociali
Denominazione del LEPS
Supervisione per gli operatori sociali.
Descrizione sintetica del LEPS
La supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell’intervento professionale dell’operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell’azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori. È un sistema di riflessione e di auto-riflessione sull’azione professionale, uno spazio e un tempo dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata dall’azione, per analizzare con lucidità sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell’intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca. L’oggetto del processo di supervisione professionale è fortemente connesso alla qualità tecnica degli interventi. Dal punto di vista professionale, con riferimento agli aspetti metodologici, valoriali, relazionali, deontologici ecc., l’obiettivo primario si identifica con il miglioramento della qualità delle prassi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali. In tale processo sono da prendere in considerazione anche elementi relativi al piano amministrativo delle procedure, nonché elementi propri del rapporto fra assistenti sociali/operatori sociali ed Ente, con il comune obiettivo finale di individuare le criticità emergenti e i possibili miglioramenti della qualità complessiva – professionale e amministrativa – del servizio reso a favore delle persone.
La relazione di supervisione ha come fondamento un rapporto empatico, di stima e di fiducia, si connota come sostegno e non giudizio ed è costruita sulla riservatezza su quanto emerge dal confronto all’interno del setting. L’attività di supervisione consiste nell’analisi delle pratiche professionali messe in atto dagli assistenti sociali e in generale dagli operatori sociali. Il gruppo attiva una riflessione orientata prevalentemente al procedimento professionale sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale. L’approfondimento svolto è orientato a esplicitare i processi di pensiero soggiacenti alle scelte operate e alle azioni attivate e ad evidenziare problemi e alternative d’intervento. Il presupposto dal quale iniziare un processo formativo attraverso la supervisione è l’individuazione delle “pratiche professionali messe in atto” che riconquistano senso e significato professionale, individuale e collettivo per contrastare, innanzitutto, forme di burocratizzazione dell’intervento professionale. La supervisione ha lo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell’organizzazione, a sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.
La supervisione non è:
- Controllo tecnico-amministrativo che ha per oggetto la regolarità del procedimento sul piano amministrativo in termini di requisiti di forma, di contenuto e di tempi di espletamento, in relazione a quanto prescritto dalle norme di legge e dai regolamenti. Il controllo tecnico amministrativo si connota prevalentemente per la sua dimensione valutativa e di giudizio ed è compito precipuo delle organizzazioni e delle direzioni.
- Supervisione psicologica: la supervisione professionale di servizio sociale non prende in considerazione la dimensione psicologica individuale e le dinamiche relazionali tra i partecipanti perché non coerenti con il focus sulle prassi operative (Ministero Lavoro, 2021).
La supervisione può rispondere ad esigenze e richieste di natura sia “preventiva” che “riparativa”; può infatti proporsi come un intervento orientato a limitare lo scadimento nella motivazione, nell’appropriatezza tecnica e metodologica o come un intervento che si pone l’obiettivo di tentare di rimuovere criticità o difficoltà esistenti nell’interpretazione dei mandati professionali o nelle dinamiche del contesto istituzionale all’interno del quale il professionista opera.
La supervisione ha pertanto anche l’obiettivo di tracciare traiettorie di intervento nuove ed evolutive e di stimolare più funzionali strategie di problem-solving per risolvere un’impasse lavorativa.
L’intervento del supervisore, in quanto “esterno” al gruppo supervisionato, mira ad assumere una funzione di indirizzo, di orientamento, di approfondimento e di analisi, rintracciando elementi “marcatori di contesto” della situazione oggetto di supervisione che altrimenti possono sfuggire alla osservazione e possono rappresentare l’origine dell’impasse lavorativa, con ricadute sulla efficacia dell’intervento e sulla efficienza dell’operatore, che spesso esita in situazione di stallo o burn out (Ministero Lavoro, 2023).
La supervisione è un modo non lineare ma complesso di fare formazione.
Obiettivi
L’obiettivo generale è la garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l’equilibrio. Nello specifico gli obiettivi sono:
- rafforzamento della identità professionale individuale;
- elaborazione dei vissuti emotivi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali;
- ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi;
- ridimensionamento della tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, sostenendo l’acquisizione o il consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
- sostegno al desiderio e al bisogno di prospettive, nella direzione della valorizzazione delle competenze, anche di programmazione, della professione;
- dare spazio, attraverso l’esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa;
- valorizzazione, attraverso la possibilità di raccontarsi, delle strategie adottate, delle buone pratiche messe in atto, delle capacità di problem solving utilizzate;
- orientamento dell’attività alla raccolta di dati e di stimoli, anche come base per future iniziative di sistematizzazione delle conoscenze e
- delle esperienze e ricerca (Ministero del Lavoro, 2021);
- aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell’organizzazione;
- sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi (Ministero del Lavoro, 2023).
Destinatari
I destinatari diretti sono i seguenti professionisti presenti nei servizi sociali territoriali di competenza dell’Ambito sociale:
- assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale;
- altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc.) (Ministero Lavoro, 2021).
Ovviamente si fa qui riferimento a tutte le organizzazioni pubbliche dei servizi sociali quali sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, singoli o associati compresi all’interno di ciascun ATS.
Il documento ministeriale del 2023 dal titolo “Strumento di accompagnamento all’implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali” ha aggiunto che sono da considerare destinatari diretti, oltre ai professionisti presenti nei servizi sociali territoriali di competenza dell’Ambito in gestione diretta anche i professionisti in gestione esternalizzata ma solo se concorrono, insieme all’assistente sociale (art. 1, comma 2, lettere i e h del DM 206 del 16 dicembre 2014), all’esercizio delle funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale e attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete. Con il rafforzamento del servizio sociale professionale, che è stato individuato quale LEPS e che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di un numero congruo di assistenti sociali, tale seconda possibilità diverrà residuale, ma resterà possibile inserire nel gruppo degli assistenti sociali anche personale esternalizzato (Ministero Lavoro, 2023).
Modalità di accesso
Il livello essenziale costituisce:
- un obbligo per l’ente datore di lavoro di fornire, direttamente o per il tramite dell’Ambito la supervisione per l’assistente sociale e per l’operatore sociale che svolge le funzioni di servizio sociale professionale di competenza dell’Ambito. Laddove a livello di Ambito ci sia un numero esiguo di operatori cui garantire la supervisione, la funzione può essere organizzata in forma associata con altro Ambito territoriale;
- un diritto-dovere di supervisione professionale per il professionista che svolge le funzioni di servizio sociale professionale di competenza dell’Ambito sia in gestione diretta che in gestione esternalizzata (Ministero Lavoro, 2021).
Funzioni svolte
Compito fondamentale della supervisione è sostenere l’operatore sociale nell’elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nell’identità professionale, nella rielaborazione dell’esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano organizzativo istituzionale, ovvero nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l’organizzazione di appartenenza, sul piano tecnico-metodologico (Ministero Lavoro, 2021).
Il supervisore, inoltre, è chiamato a considerare i fattori che incidono sul burn out al fine di migliorare il benessere dell’operatore e conseguentemente la qualità degli interventi professionali e operare per favorire l’apprendimento da parte dei supervisionati di una modalità riflessiva da utilizzare in autonomia (Ministero Lavoro, 2023).
Modalità operative
La supervisione è un intervento che risponde alla logica della continuità, perché deve accompagnare nel tempo il professionista. Al tempo stesso richiede dei tempi di latenza perché il professionista metta in pratica quanto appreso in autonomia. La supervisione potrebbe anche puntare sulla messa a punto e la cura di tecniche e strumenti professionali innovativi di sostegno all’operatività. Potrebbe, inoltre, fornire una strumentazione per l’automonitoraggio dell’intervento professionale complessivo, migliorando anche l’azione organizzativa. A questo proposito si ritiene che possa essere utile individuare incontri di supervisione programmati ciclicamente. Un livello minimo o base potrebbe prevedere percorsi di gruppo indicativamente di 16 ore annue a cui affiancare momenti anche individuali o di supervisione in équipe.
In considerazione della composizione numerica degli assistenti sociali e degli operatori sociali presenti nei servizi sociali territoriali e/o dell’organizzazione dei servizi sociali, il percorso di supervisione professionale può essere organizzato sia dal singolo Comune, che dall’Ambito territoriale, sia in forma associata tra Ambiti. Essa può essere organizzata anche per target particolari (es. neoassunti, assistenti sociali coordinatori, ecc.). Essa può svolgersi sia in presenza, che con modalità telematica a distanza, in particolare con riferimento ad aree territoriali nelle quali la presenza di operatori sociali è meno concentrata. La supervisione monoprofessionale può svilupparsi come attività individuale e/o di gruppo e/o per area di lavoro (es. area minori, area adulti, ecc.).
L’attività di supervisione professionale può dare diritto al riconoscimento dei crediti ai fini dell’obbligo formativo, laddove previsto nei Regolamenti professionali di ciascuna professione coinvolta (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, ecc.). È opportuno che, per gli assistenti sociali e per tutte le altre professioni che lo prevedano, l’ente richieda il riconoscimento dei crediti secondo le modalità previste dalle varie norme in materia.
La Scheda LEPS Supervisione prevede che il supervisore presenti una proposta progettuale all’inizio del percorso e una relazione finale; va inoltre prevista la firma di un protocollo di riservatezza (Ministero Lavoro, 2023). La relazione finale ai committenti deve indicare i risultati raggiunti e, laddove presenti ed in accordo con il gruppo, criticità o problematiche rilevate (Ministero Lavoro, 2021).
Si raccomanda l’utilizzo, a cura del supervisore, di un registro presenze per ogni incontro (lo schema è contenuto nel documento ministeriale del 2023), corredato da una breve introduzione sul numero dell’incontro, i temi trattati, la modalità di fruizione, l’organizzazione in area di lavoro/target particolari e la chiusura dell’incontro con una particolare attenzione alle criticità emerse e agli obiettivi di lavoro per l’incontro successivo. Nel caso in cui si tratta di supervisione d’équipe sarà importante annotare la qualifica dei vari professionisti partecipanti e il servizio di afferenza.
Inoltre, a ciascun supervisore e a ciascun partecipante, si consiglia l’utilizzo del “diario di bordo” (lo schema è contenuto nel documento ministeriale del 2023), considerato strumento utile a sviluppare capacità riflessive, focalizzare gli aspetti positivi e non di un percorso, i vissuti, le emozioni e le sensazioni durante lo svolgimento del percorso di supervisione. È considerato uno strumento propedeutico alle sessioni di supervisione. Le riflessioni annotate costituiranno un punto di partenza per attivare lo scambio e il confronto (Ministero Lavoro, 2023).
Per garantire uno sviluppo uniforme sull’intero territorio nazionale e la relativa corretta implementazione del LEPS, ogni Ambito Territoriale sociale dovrà presentare il Piano operativo di supervisione (lo schema è contenuto nel documento ministeriale del 2023) mediante inserimento sulla piattaforma SIOSS ovvero altra piattaforma informatica messa a disposizione dalla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e la Programmazione Sociale. Ai fini del monitoraggio del LEPS verrà attivato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le Regioni e con l’ANCI, un sistema di rilevazione e monitoraggio nell’ambito del SIOSS oltre a specifiche ulteriori attività di ricerca finalizzate a garantire l’attuazione unitaria sul territorio nazionale.
La supervisione professionale può essere erogata nelle seguenti forme:
1.1. supervisione di gruppo mono professionale degli assistenti sociali. Questa tipologia di supervisione professionale rappresenta il livello minimo obbligatorio;
1.2. supervisione individuale. Questa tipologia di supervisione professionale rappresenta il livello minimo obbligatorio;
2. Supervisione organizzativa di équipe interprofessionale;
3. Supervisione mono professionale di altri professionisti presenti nei servizi sociali.
1.1. Supervisione di gruppo mono professionale degli assistenti sociali
Nella supervisione in gruppo mono professionale, questo dovrà essere composto da un numero indicativo massimo di 15 di operatori sociali supervisionati. Gli incontri di supervisione non possono avere una durata inferiore alle 2 ore. Il percorso di supervisione deve garantire continuità nel tempo ed un numero adeguato di incontri, la cui cadenza solitamente è mensile, ma può essere anche bimestrale come quindicinale.
Il supervisore di un gruppo composto da assistenti sociali deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, essere regolarmente iscritto all’Albo degli Assistenti sociali, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l’esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale ed un’adeguata esperienza nella supervisione di assistenti sociali. Il supervisore può essere esterno all’organizzazione (Ministero Lavoro, 2021).
Solo per la supervisione di gruppo mono professionale degli assistenti sociali, il documento ministeriale del 2023 dal titolo “Strumento di accompagnamento all’implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali” ha precisato che la supervisione si svolge ordinariamente in presenza; in casi straordinari, ben motivati dal Dirigente responsabile e limitati, possono svolgersi con modalità telematica a distanza (Ministero Lavoro, 2023).
1.2. La supervisione individuale
La supervisione individuale prevede un numero minimo di 15 ore annue per ogni gruppo di supervisione che è di norma composto da 15 assistenti sociali; da articolare in base alle diverse necessità che emergono. L’ente datore di lavoro è tenuto a garantire tale livello minimo di supervisione professionale agli assistenti sociali, in quanto LEPS. Queste ore potranno essere utilizzate qualora se ne ravvisi la necessità su aspetti specifici o situazioni di problematicità. Se non si rende necessario utilizzare tutte le ore di supervisione individuale, l’Ente potrà successivamente ridistribuire le ore per utilizzarle per la supervisione di gruppo o per la supervisione organizzativa dell’équipe, qualora prevista. (Ministero Lavoro, 2023).
2. Supervisione organizzativa di équipe interprofessionali
In presenza di équipe multiprofessionali il percorso di supervisione potrà comprendere incontri di supervisione organizzativa, in aggiunta al livello minimo di ore di supervisione professionale e non in sostituzione, in cui saranno presenti oltre gli assistenti sociali anche le altre figure professionali presenti nel servizio (psicologi, educatori professionali, ecc.), al fine di lavorare sulle modalità di funzionamento dell’équipe (Ministero Lavoro, 2021).
La supervisione organizzativa di équipe interprofessionale prevede un numero minimo di 6 ore annue e un numero minimo di 2 ore per singolo incontro. È opportuno individuare una cadenza che favorisca la continuità del percorso. Il gruppo sarà composto preferibilmente da un numero massimo di 15 operatori sociali (Ministero Lavoro, 2023).
La supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale si differenzia dalla supervisione di servizio sociale principalmente per la multidisciplinarietà del lavoro e della cura del gruppo di lavoro e della sua relazione con l’organizzazione. Questa tipologia di supervisione risponde alla necessità organizzativa di integrare le competenze dei professionisti coinvolti nel servizio e nella gestione dei casi complessi e si concentra sul rapporto tra identità professionali e tra queste e l’organizzazione di appartenenza.
La supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipe interprofessionali può essere condotta da ciascuna delle categorie professionali presenti nell’équipe purché esterno ed in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza. Il supervisore deve essere individuato per la competenza sulla tematica/ambito di intervento specifici e in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza. L’azione del supervisore è vincolata al segreto professionale ed al rispetto del Codice deontologico della professione di appartenenza. Il supervisore, nell’ambito della propria proposta progettuale, solitamente propone occasioni di supervisione individuale di almeno un’ora, qualora si rilevassero l’esigenza di un confronto su aspetti specifici o situazioni di problematicità (Ministero Lavoro, 2021).
3. La Supervisione mono professionale di altri professionisti presenti nei servizi sociali territoriali
La Supervisione mono professionale di altri professionisti (non assistenti sociali) presenti nei servizi sociali territoriali può essere attivata dagli ATS, in aggiunta alla supervisione organizzativa d’equipe. È opportuno individuare una cadenza che favorisca la continuità del percorso. Il gruppo è composto preferibilmente da un numero massimo di 15 operatori sociali e prevede un numero minimo di 2 ore per singolo incontro. La supervisione può essere organizzata per area di lavoro/intervento, target particolari, in base all’organizzazione di ogni ATS (Ministero Lavoro, 2023).
Il supervisore di un gruppo composto solamente da una di queste tipologie di professioni (psicologi, educatori professionali, ecc.) deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione agli Ordini di rispettiva appartenenza, laddove previsti, e in tal caso esservi regolarmente iscritto, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l’esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DPR 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale ed un’adeguata esperienza nella supervisione della categoria di operatori sociali di appartenenza.
Professionalità coinvolte: il supervisore
Per lo svolgimento del compito complesso che gli è affidato, è necessario che il supervisore possieda alcune caratteristiche fondamentali in relazione anche al gruppo dei cd. supervisionati. In generale:
- il supervisore deve essere appartenente alla stessa professione del gruppo di supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell’identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull’azione professionale (o deve appartenere ad una delle
- professioni del gruppo di supervisionati nel caso della supervisione delle equipe multiprofessionali);
- deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore;
- il supervisore deve possedere una capacità pedagogica e una attitudine formativa;
- il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed etico deontologici della professione e, in generale, del servizio sociale;
- il supervisore stesso ha l’obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione;
- il supervisore può essere esterno all’organizzazione (Ministero Lavoro, 2021).
Costi per i destinatari
Non ci sono costi per i professionisti destinatari della supervisione.
Finanziamenti
Per definire un’ipotesi di quantificazione economica del livello essenziale di supervisione è necessario considerare che gli attuali percorsi strutturati vedono un costo orario minimo che oscilla tra i 100 ed i 120 euro/ora e un impegno orario annuo per gruppo indicativamente di circa 16 ore di attività e 15 ore complessive dedicate alla supervisione individuale. Laddove non fosse necessario procedere ad utilizzare tutte le ore di supervisione individuale l’Ente potrà ridistribuire le ore per utilizzarle per la supervisione di gruppo o per la supervisione organizzativa dell’équipe. La supervisione può essere affiancata anche da un’attività di supervisione organizzativa dell’équipe, indicativamente per 6 ore aggiuntive annue. Il costo annuo indicativo massimo per ciascun gruppo di supervisione (per un max di 15 operatori sociali) è di 4.750,80 euro comprensiva delle 6 ore di supervisione di équipe e di una quota forfettaria fissa per l’organizzazione e gli adempimenti connessi a carico del supervisore di circa il 7% per ogni percorso (310 €) (Cfr. Tab. 1) (Ministero Lavoro, 2021).
Tab. 1 – Stima dei costi annui dei singoli cicli di supervisione
Tipologia di supervisione |
Ore |
Costo in € |
Quota forfettaria per costi indistinti 7% in € (va calcolata sul totale delle ore effettivamente prestate) |
Totale in € |
Di gruppo |
16 |
1.920 |
134,40 |
2.054,40 |
Individuale |
15 |
1.800 |
126,00 |
1.926 |
Di équipe |
6 |
720 |
50,40 |
770,40 |
Totale |
37 |
4.440 |
310,00 |
4.750,80 |
Fonte: Ministero Lavoro, 2021
Al finanziamento dell’attività, concorrono 42 milioni di euro stanziati dal PNRR, specificamente previsti nell’ambito del progetto dell’area M5C2 Investimento 1.1.4. Il progetto è denominato “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”. Il PNRR prevede il finanziamento di 200 progetti (di Ambito sociale o pluri-ambito). Ad ogni progetto assegnatario vengono erogati 70.000 euro per ognuno dei tre anni di validità del progetto per un totale di 210.000 euro per progetto. L’obiettivo è quello di realizzare la supervisione per almeno 3.500 operatori.
Inoltre, il riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) 2021-2023 ha previsto che le regioni destinino una quota del FNPS alla supervisione (si veda per questo l’allegato C del Decreto relativo alla programmazione degli interventi); tale intervento è stato poi confermato anche dalla legge di Bilancio 2022 che precisa che le risorse per l’attuazione dei LEPS potranno essere integrate ove necessario dalle risorse del Fondo nazionale politiche sociali. Per cui sin da ora le regioni hanno avviato il finanziamento del LEPS Supervisione anche con i fondi del FNPS e questo garantirà, sempre con gli stessi fondi, la prosecuzione della supervisione, seppur quantitativamente ridimensionata, anche quando saranno esauriti i fondi del PNRR.