Legge 112/2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori


1 Ottobre 2021

In sede di conversione del d.l. 79/2021 viene confermata l’erogazione dell’assegno temporaneo per i figli minori dal 1º luglio al 31 dicembre 2021. L’assegno è determinato in base alla tabella che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, da un massimo di 167,5 euro (per ISEE non superiori ai 7.000 euro) a un minimo di 30 euro (per ISEE non superiori ai 50.000 euro). L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza.

 

Legge 30 luglio 2021, n. 112