Progetto individuale: riconosciuto l’obbligo per Comuni e ASL (ex L. 328, art. 14)


13 Giugno 2017

Il TAR della Lombardia, con Sentenza 703-2017, ha intimato al Comune di Caponago e all’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza di rispondere alla legittima richiesta di elaborare un piano individuale ex legge 104/1992, indicando il termine di 30 giorni e il contenuto (il piano deve ricomprendere oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cure di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi a la persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà emarginazione ed esclusione sociale nonché le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”). La sentenza condanna il Comune e la ATS al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente.