Si allargano le maglie del SIA per il 2017


Daniela Mesini | 15 Maggio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 99) del 29 aprile 2017, è stato pubblicato il Decreto del 16 marzo del MLPS di concerto con il MEF che amplia i criteri di accesso del SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) per l’anno in corso.

Il nuovo decreto apporta alcune interessanti modifiche al decreto del maggio scorso, istitutivo della misura; l’obiettivo è soprattutto ampliarne l’utenza, anche di 4 volte, secondo alcune stime effettuate a campione. Alla luce quindi degli attuali percettori, pari a circa 80mila nuclei a livello nazionale, si stima un bacino potenziale di circa 400mila famiglie, che ricomprende anche i nuclei che, pur avendone i requisiti, non hanno ancora presentato la richiesta di contributo. Una delle motivazioni della presenza di una consistente domanda inespressa sembrerebbe riguardare una scarsa conoscenza della misura da parte dei potenziali beneficiari e dunque risulterebbe sicuramente opportuna in questa fase di allargamento delle ‘maglie’ anche un potenziamento della campagna informativa verso i cittadini, sia da parte del Ministero che dei territori.

Con riferimento invece alla ‘domanda espressa’ è noto che i tassi di accoglimento delle domande presentate durante i primi 8 mesi di attuazione della misura si sono dimostrati alquanto contenuti e ricompresi mediamente tra il 30 ed il 35%, a causa di requisiti di accesso particolarmente restrittivi. Le novità più significative del decreto del 16 marzo riguardano proprio una modifica dei suddetti requisiti. In particolare:

  • l’abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio che tiene conto contemporaneamente dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa del nucleo e finalizzato a privilegiare situazioni multiproblematiche e particolarmente fragili. La precedente soglia di 45 punti, valutata responsabile di circa il 60% dei motivi di non accoglimento delle domande, è stata dunque abbassata a 25 punti;
  • l’innalzamento da 600 euro a 900 euro della soglia di accesso relativa ai trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti, nel caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE (e cioè con invalidità superiore al 67%) e risultante da DSU;
  • l’aumento di 80 euro mensili del contributo rivolto a famiglie monogenitoriali con figli minori, in considerazione della loro maggiore fragilità; questo incremento peraltro sarà già applicabile ai nuclei in carico al momento dell’entrata in vigore del decreto per l’intera annualità del beneficio, e non solo ai nuovi ingressi;
  • il venir meno del vincolo relativo al possesso di autoveicoli e motoveicoli oltre una certa cilindrata, seppur immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, nel caso di automezzi per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

Il decreto, con un apposito ‘rimborso’ fino a 150 mila euro a valere sul Fondo Povertà, impegna l’INPS a comunicare i nuovi criteri di accesso ai nuclei familiari che si sono visti respingere la domanda per via dei requisiti precedenti, più restrittivi.

 

Per quanto riguarda i tempi di erogazione della misura sostanzialmente il nuovo decreto integra quanto già amministrativamente anticipato nelle FAQ ministeriali e nella nota direttoriale n. 629 del 27 gennaio u.s. e cioè il contributo viene erogato per 12 mesi, ma la domanda di rinnovo può essere presentata solo passati 6 mesi (3 bimestri) dall’ultimo beneficio percepito. La stessa regola vale anche in caso di revoca della misura.

Per quanto riguarda invece i tempi di sottoscrizione dei progetti di presa in carico da parte dei territori, vengono fissati nuovi termini. In particolare per le domande presentate nel periodo precedente l’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi i termini stabiliti dal decreto interministeriale del 26 maggio 2016, che ha avviato il Sostegno per l’Inclusione Attiva su tutto il territorio nazionale. Questo significa che nel caso di domanda presentata il 10 gennaio 2017 il relativo progetto dovrebbe essere sottoscritto entro il 30 giugno, cioè trascorsi 60 giorni dalla fine del bimestre marzo/aprile. Mentre, per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, e cioè a partire dal 30 aprile, i progetti di presa in carico dovranno essere sottoscritti entro la fine del bimestre successivo a quello della presentazione della domanda. Nell’ipotesi quindi di una domanda presentata il 15 giugno, si dovrà sottoscrivere il progetto di presa in carico entro fine agosto.

Entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione del progetto di presa in carico (30 luglio, con riferimento al primo esempio, 30 settembre con riferimento al secondo caso) le amministrazioni devono poi inviare all’INPS le informazioni relative all’avvio del progetto. Ma per ora non possono ancora farlo, non essendo ancora ultimata la piattaforma informatica per il caricamento dei progetti. Al momento unico adempimento possibile è spuntare l’apposito flag sulla piattaforma che consente solo di attestare l’avvenuta sottoscrizione del progetto.

 

Un’ultima importante novità introdotta dal decreto riguarda infine la regolamentazione del rapporto tra il SIA e le misure di contrasto alla povertà erogate dalle Province di Trento e Bolzano in attuazione dei rispettivi statuti di autonomia. Le questioni richiamate sono due, una relativa alle modalità attuative e l’altra riferita alla determinazione dei contributi relativi. Per permettere un accesso più agevole e coordinato tra la misura nazionale e le misure locali si prevede un unico modulo di domanda ma soprattutto si definisce che l’accesso al SIA debba essere ‘precedente’ a quello delle misure erogate sul territorio provinciale. In altre parole questo significa che le misure erogate dalla Province integrano i livelli essenziali di assistenza garantiti dal livello statale. Questo è di fatto quanto già previsto in specifici accordi anche tra il Ministero e la Regione Friuli Venezia Giulia1, la Regione Emilia Romagna2 e la Regione Puglia3, ciascuna di esse dotata di una misura di contrasto alla povertà assimilabile ad un reddito minimo  La necessità di richiamare nel testo del decreto le due Province Autonome risiede nel fatto che ad esse verranno direttamente trasferite dallo Stato le risorse del SIA al fine di una gestione unitaria anche finanziaria degli interventi nazionali e locali.

  1. MIA (Misura Attiva di Sostegno al Reddito), istituito con Legge Regionale n. 15 del 10 luglio 2015
  2. RES (Reddito di Solidarietà) introdotto con la Legge Regionale n. 24 del 19 dicembre 2016
  3. ReD (Reddito di Dignità), istituito con la Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2016