Al via il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore


Alceste Santuari | 29 Settembre 2020

Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni tenutasi in data 10 settembre 2020 si è sancita l’intesa sull’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che interessa una platea di 336.000 enti non profit e che, verosimilmente (così come dichiarato dalla società telematica delle Camere di commercio incaricata della sua gestione) dovrebbe essere effettivamente operativo nel primo semestre del 2021. La bozza di decreto ministeriale disponibile, che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dà attuazione alle disposizioni normative contenute nel d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in primis ribadendo che il Runts si sostituisce ai diversi registri previsti dalle discipline normative antecedenti alla Riforma del Terzo settore. In questa sede, forse non è superfluo ricordare, infatti, che ad oggi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non governative e altre formule giuridiche sono registrate negli albi regionali ovvero in altri elenchi tenuti a livello nazionale, con una conseguente difficoltà ad operare una efficace reductio ad unum del vasto universo non profit.   Anche allo scopo di superare la difficoltà appena cennata, il Codice del Terzo Settore ha inteso assegnare al Runts un ruolo fondamentale. Anche in forza della propria articolazione su base territoriale, esso assolve ad una triplice funzione di pubblicità, segnatamente, una pubblicità costitutiva, una pubblicità notizia e una pubblicità dichiarativa.  In questa prospettiva, il Runts “certifica” l’iscrizione degli Ets nelle apposite sezioni, ne comprova la permanenza nelle stesse e ne determina, nei casi previsti, la cancellazione. Nel dettaglio, il decreto disciplina:

  1. le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore sull’intero territorio nazionale;
  2. le modalità di deposito degli atti;
  3. le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  4. le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

  È utile ricordare che l’iscrizione al Runts non è obbligatoria per gli enti non profit; ma altrettanto chiaramente deve segnalarsi che dalla mancata iscrizione al Registro unico nazionale discende l’impossibilità di poter fruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore.   Ma quali effetti derivano dall’iscrizione al Runts? In primo luogo, occorre ricordare che l’iscrizione ha un valore costitutivo della qualifica di Ets. Qualora, poi, l’Ets intenda conseguire la personalità giuridica di diritto privato, ossia l’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguente “irresponsabilità” dei patrimoni personali di quanti agiscono in nome e per conto dell’ente non profit ovvero dei membri del consiglio direttivo o ancora dei singoli associati, il Runts ha altresì l’effetto costitutivo della personalità giuridica. L’iscrizione richiede agli enti non profit di comunicare all’ufficio competente del Runts una serie di informazioni rilevanti, tra le quali in questa sede ricordiamo:

  • l’eventuale affiliazione ad una rete associativa;
  • i bilanci (nei casi applicabili);
  • le attività di cui all’art. 5 d. lgs. n. 117/2017 effettivamente svolte;
  • l’eventuale iscrizione nel Registro delle imprese;
  • per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il numero di associati cui è riconosciuto il diritto di voto;
  • l’indicazione delle cariche sociali, con l’indicazione dei rispettivi poteri ovvero di eventuali limitazioni agli stessi;
  • la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente.

  Si tratta di elementi conoscitivi che il Runts intende valorizzare, atteso che la Riforma del terzo settore ha inteso rafforzare un ampio accesso ai dati e alle informazioni che riguardano la vita degli Ets. Al riguardo, degno di nota è l’informazione riguardane i membri degli organi amministrativi: quanto stabilito dal decreto ministeriale rappresenta un’assoluta novità – almeno per quanto concerne gli enti sprovvisti di personalità giuridica – in quanto, al pari delle società, l’Ets deve indicare i poteri attribuiti ai singoli membri, i quali devono altresì dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza e di essere in possesso dei requisiti professionali. È facilmente inferibile che simili “requisiti” in capo ai membri dei consigli direttivi segnino una cesura rispetto al passato: coloro che si candidano a ricoprire le cariche sociali, ancorché in forma spesso gratuita, devono dimostrare di “essere all’altezza” dei compiti a loro affidati. L’iscrizione permette anche l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei propri associati delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di Ets e dei relativi acronimi. L’abuso dell’utilizzo delle locuzioni e degli acronimi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità. Al Runts trasmigreranno le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che attualmente risultano iscritte nei rispetti registri tenuti dalle Regioni. Tuttavia, il decreto ministeriale stabilisce – in coerenza con l’impianto della riforma – che non trattasi di processo automatico. Infatti, le amministrazioni competenti avvieranno la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione in una delle sezioni del Registro. Il decreto individua la struttura del Runts, composta da 7 sezioni di Ets, segnatamente, la sezione dedicata alle organizzazioni di volontariato, quella per le associazioni di promozione sociale, quella relativa agli enti filantropici, quella dedicata alle imprese sociali, quella individuata per le reti associative, quella per le società di mutuo soccorso e, infine, quella residuale in cui verranno iscritti gli “altri enti del Terzo settore” diversi da quelli iscritti nelle sezioni precedentemente riportate. Al Runts possono iscriversi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che essi approvino uno specifico regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui essi dichiarino, inter alia, di esercitare una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d. lgs. n. 117/2017, di non perseguire uno scopo lucrativo e, ove prevista, la tenuta delle scritture contabili richieste dal Codice del terzo settore. Il Runts prevede la possibilità di “migrazioni” interne, facoltative e obbligatorie. Tra le prime rientrano le ipotesi di quegli enti non profit che, a seguito dell’adeguamento dei propri statuti, potrebbero anche decidere di cambiare assetto giuridico, scegliendo una diversa collocazione nel Registro unico rispetto alla loro originaria qualificazione. Si pensi, per esempio, ad una organizzazione di volontariato che intendesse accedere al regime delle associazioni di promozione sociale: la modifica dello statuto comporta la richiesta di iscrizione nella sezione delle associazioni di promozione sociale. La “migrazione” in parola è sempre possibile anche una volta ottenuta l’iscrizione: infatti, un Ets, a seguito di modifiche statutarie introdotte successivamente all’iscrizione in un’apposita sezione, può richiedere l’iscrizione in altra sezione maggiormente coerente con le modifiche statutarie introdotte. La “migrazione” obbligatoria da una sezione all’altra del Runts si registra qualora l’ufficio competente del medesimo registro rilevi motivazioni per cui l’Ets non è più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l’ente è iscritto.   Da ultimo, in tema di “migrazioni” è utile ricordare che le imprese sociali (il cui numero è stimato in 25.000 unità) trasmigreranno dal registro delle imprese in cui esse risultano ad oggi iscritte, evitando così che le stesse siano obbligate ad un doppio adempimento, ancorché alle imprese sociali il Runts potrà richiedere altre informazioni rispetto a quelle già disponibili presso le Camere di Commercio.   Considerando che una delle funzioni del Runts è quella di rendere conoscibili tutte le informazioni relative agli Ets, la suddivisione del Registro in sezioni dedicate alle singole fattispecie giuridiche di enti risulta fondamentale per inquadrarne finalità, attività e assetto organizzativo. Il Runts si fonda – inevitabilmente – sulla leale collaborazione tra amministrazioni statali e regionali, le quali mantengono tuttavia la loro sfera di autonomia. L’ufficio del Runts cui gli Ets di rivolgono è quello territorialmente competente: in via ordinaria, quindi, la Regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui l’ente non profit ha la propria sede legale rappresentano per quest’ultimo il primo interfaccia. Gli uffici devono individuare i soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti (iscrizione, cancellazione, e altri) che riguardano gli Ets, stabilire le tecniche informatizzate per la registrazione delle informazioni e degli atti soggetti a deposito, esercitare i controlli ex art. 93 del Codice del Terzo settore, nonché provvedere, con cadenza almeno triennale, alla revisione dei requisiti che permettono agli Ets di mantenere la propria iscrizione nelle rispettive sezioni del Registro.   Una breve riflessione conclusiva: il Runts, nonostante l’inevitabile difficoltà collegate alla implementazione di un sistema innovativo e inedito per la storia delle organizzazioni non profit, può considerarsi una piattaforma infrastrutturale fondamentale per la realizzazione di alcuni obiettivi che potranno contribuire in modo non marginale alla crescita degli enti non profit. In particolare, si pensi al monitoraggio che il Runts potrà assicurare in ordine alla “vita” degli Ets: finalità, attività, responsabilità interne, rendicontazione potranno risultare costantemente accessibili non soltanto agli stakeholders interessati, ma anche alla platea dei cittadini, che in larga parte sostengono l’azione degli enti non profit. Due sono le condizioni che si possono ipotizzare per una efficace attività del Runts: cooperazione tra le diverse pubbliche amministrazioni interessate e disponibilità degli Ets a favorire la trasmissione dei dati ad essi richiesti.


Commenti

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