DL Rilancio e regolarizzazione di cittadini stranieri


Carla Dessi | 17 Giugno 2020

L’articolo 103 del Dl 34 del 19 maggio 2020 è dedicato all’”Emersione di rapporti di lavoro”, articolo, come noto, fortemente voluto da una parte del Governo tanto da metterne in discussione, qualora non fosse stato approvato, la tenuta stessa dell’esecutivo. Vediamone i punti salienti e alcune prime riflessioni in merito allo scenario che viene a tratteggiarsi.

 

Le tipologie di emersione introdotte

Con la duplice finalità di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari il Decreto Rilancio introduce le seguenti possibilità:

  1. i datori di lavoro possono presentare istanza, sulla base di precise modalità, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;
  2. i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.

 

Requisito fondamentale nel primo caso: i cittadini stranieri devono dimostrare di essere arrivati sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 (evidenza provata dal fatto di essere stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici) ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a tale data e non aver lasciato successivamente il territorio nazionale.

Va precisato che questa forma di regolarizzazione non si rivolge solo agli irregolari (chi non ha mai avuto un permesso di soggiorno o ha il permesso scaduto) ma anche a chi ha già un permesso di soggiorno “precario” (ad es. per richiesta asilo) o un permesso che non consente lo svolgimento di attività lavorativa (ad es. per cure mediche) o la conversione in permesso per motivi di lavoro (ad es. per assistenza al familiare minore).

Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il cittadino straniero potrà: rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro se il precedente contratto viene prorogato o se il cittadino straniero viene assunto da un nuovo datore di lavoro (anche in un settore diverso da quelli indicati); chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per altri motivi (ad es. per motivi familiari) se sussistono i presupposti1.

La data dell’8 marzo 2020 è dirimente anche nel secondo caso: i cittadini che presentano domanda devono risultare presenti sul territorio nazionale antecedentemente e non essersi successivamente allontanati. Altresì, devono dimostrare di aver svolto antecedentemente alla data dal 31 ottobre 2019 un’attività lavorativa nei settori di attività previsti.

I settori di attività e le azioni previste di contrasto allo sfruttamento

Tali disposizioni, è opportuno precisarlo, si applicano esclusivamente a specifici settori di attività, ovvero:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Al fine di contrastare condizioni di sfruttamento, nella prima casistica concernente i datori di lavoro, va indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta che non deve risultare inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle “organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Al fine, altresì, di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 , le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni sono chiamate ad adottare soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.

Le modalità per la presentazione delle istanze

La “finestra” per la presentazione delle istanze è dal 1 giugno al 15 agosto2 presso:

  1. l’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. gli sportelli unici per l’immigrazione;
  3. la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

 

Non è previsto un tetto massimo di domande.

Le istanze, tuttavia, sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario dei datori di lavoro stabilito in 500 euro per ciascun lavoratore e di un contributo pari a 130 euro per i cittadini stranieri, oltre le spese per la presentazione della domanda (30 euro per il servizio reso dal gestore esterno dell’ufficio sportello al momento della consegna della ricevuta e 16 euro per la marca da bollo).

È, inoltre, previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

 

Qualche primo commento sullo scenario presente e futuro

In assenza di una strategia complessiva in merito al governo del fenomeno migratorio nel nostro paese, i provvedimenti previsti all’interno del Decreto Rilancio cercano di “tamponare” una situazione che vede, contestualmente, la necessità di tracciare le presenze al fine di un maggior presidio dei rischi sanitari connessi alla pandemia tuttora in corso e la necessità di immettere manodopera in settori specifici del mercato del lavoro particolarmente scoperti.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto, sono diversi, tuttavia, i problemi fin da ora rilevabili3, tra cui:

  • in primis il provvedimento si limita a considerare solo tre settori di attività economica, escludendone altri nei quali comunque la presenza di lavoratori stranieri è molto diffusa e spesso in condizione di irregolarità (si pensi ad esempio all’edilizia e alla ristorazione); vengono, inoltre, esclusi coloro che si trovano in condizione di inattività;
  • la regolarizzazione è legata alla volontà del datore di lavoro che spesso non ha convenienza ad attivare la procedura, sia per questioni economiche sia perché in presenza di un rapporto di lavoro già regolare. Il caso emblematico in questo senso è rappresentato dai richiedenti asilo il cui contratto di lavoro è legato all’esito della domanda di asilo. Se potessero avere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato potrebbero restare in Italia indipendentemente dall’esito della domanda ma, dal momento che sono comunque già in regola, seppur temporaneamente, i datori di lavoro potrebbero non essere interessati a versare i 500 euro necessari per l’istanza. Una ulteriore situazione che presumibilmente potrà presentarsi sarà quella per cui i 500 euro saranno pagati dal lavoratore invece che dal datore di lavoro, penalizzando pertanto economicamente proprio i più fragili.

 

Qualche accenno, infine, ai numeri: la presenza di stranieri irregolari in Italia è, com’è noto, molto complessa, si stima che i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno presenti sul nostro territorio si aggirino intorno alle 600 mila presenze.

I dati del 10 giugno 2020, come riportato dal Sole 24ore4, parlano di una “partenza al ralenti” della cosiddetta “Sanatoria 2020”: sono, infatti, 13mila le domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri presentate online fino al 10 giugno, a cui vanno ad aggiungersi altre 6mila in via di presentazione e 180 domande presentate in Questura da cittadini stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.

Sembra, così, ancora distante il totale di 220 mila domande (con entrate nelle casse dello Stato per 94 milioni di euro in base ai contributi fissati) stimato dal Ministero delle politiche agricole all’interno della relazione tecnica del decreto Rilancio5.

 

Le prossime settimane consentiranno di fare luce in merito ai numeri che saranno effettivamente raggiunti, occorrerà sicuramente un tempo più lungo per raccogliere evidenze in merito a quanto questi provvedimenti riusciranno effettivamente a sanare le situazioni di irregolarità presenti nel nostro paese.

  1. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi articoli di commento rispetto a quanto previsto all’interno del “Decreto Rilancio”. Si rimanda nello specifico a questo documento.
  2. L’arco temporale di presentazione inserito all’interno del Decreto, inizialmente stabilito dal 1 giugno al 15 luglio, è stato successivamente prorogato al 15 agosto (vedi Dl n. 52 del 16/06/2020)
  3. Vedi qui
  4. Ibidem
  5. Vedi qui. Per la precisione si ipotizzano 176 mila domande per l’emersione del lavoro nero e 44 mila domande attivate da cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto.