Nuova legge per i caregiver e miglioramenti possibili
Come fare richiesta
Maurizio Motta | 24 Febbraio 2026
Dal 19/2/2026 è accessibile, perché pervenuto al Parlamento per essere esaminato, il testo completo del disegno di legge del Governo a favore dei caregiver familiari annunciato in gennaio scaricabile qui insieme alle relazioni di presentazione.
La bozza del ddl ha già ricevuto molti commenti, e sono diversi i contenuti che meritano riflessione, come i possibili fruitori, le possibili tutele previdenziali per i caregiver, l’importo del contributo economico, le risorse finanziarie disponibili. Questo articolo si concentra però su due aspetti ancora poco discussi1:
- l’iter per conoscere ed accedere ai sostegni per i caregiver, ed in particolare al contributo economico;
- l’esigenza di ricordare che le nuove tutele per i caregiver (incluso il contributo economico) si affiancano ad un mix di altri sostegni esistenti, anche economici, e che la loro introduzione deve integrarsi con il processo per attuare le leggi delega di riforma dei servizi per anziani e per persone con disabilità2.
Va anche considerato che il ddl del governo opererà per chi assiste familiari con disabilità ma anche per caregiver di anziani non autosufficienti, che peraltro sono in numero molto più ampio. La discussione deve dunque considerare sempre un sistema adeguato ad entrambi i tipi di autonomia limitata.
Come conoscere tutti i sostegni e presentare le richieste
La figura 1 sintetizza l’iter attuale di chi vuole richiedere sostegni esistenti, e il previsto nuovo contributo per i caregiver familiari:
E la figura non include diversi ulteriori supporti possibili che possono essere richiesti, come i congedi retribuiti dal lavoro per le persone con autonomia limitata e per i loro familiari, le agevolazioni per i trasporti locali, le detrazioni o deduzioni fiscali.
Quindi per presentare una richiesta di sostegno la persona interessata, o la sua famiglia, devono:
- poter conoscere bene le diverse opportunità per le quali possono presentare richiesta e l’iter preciso da seguire per produrre la domanda. Ma nessuna normativa prevede che esista un servizio pubblico con il compito di informare su tutte le opportunità possibili, da qualunque amministrazione siano gestite. Quindi accade spesso che le famiglie che hanno poca capacità di informarsi perdano la possibilità di conoscere sostegni esistenti, e quindi di fatto perdano diritti solo perché non sanno che esistono. Torneremo tra poco su questo snodo importante;
- la persona deve essere valutata nella sua condizione di ridotta autonomia in base ad una procedura che ciascun sostegno prevede per essere fruito. Pochi sostegni della Figura 1 si fondano su una valutazione dello stesso organo (le unità valutative multidimensionali), e quindi persona e famiglia devono spesso peregrinare tra diversi luoghi che valutano, con le difficoltà intuibili vista la presenza di limitazioni dell’autonomia;
- presentare formalmente la richiesta di sostegno. Ma le richieste sono diverse, a servizi ed amministrazioni differenti, il che implica per la famiglia un’ulteriore odissea tra luoghi dove chiedere. Inoltre diversi interventi (come Home Care Premium dell’INPS, e molti bonus delle Regioni) sono accessibili solo tramite bandi, e quindi il cittadino deve sapere quali sono attivi e quando scadono, e riuscire a presentare la domanda entro le scadenze.
È evidente un dato: queste difficoltà implicano tempo e fatica per tutte le famiglie (il che è già un bel problema), ma possono essere insormontabili per le persone sole, e per famiglie senza capacità autonome di conoscere o muoversi per tempo tra vari servizi, ossia proprio le più fragili e deboli.
Ma allora che fare? Ecco in figura 2 la proposta di uno scenario verso cui muovere:

L’obiettivo cruciale è ricomporre i percorsi delle persone e famiglie, e unificarli per renderli meno onerosi, nonché per evitare che siano escludenti per i più deboli e soli. Con questi miglioramenti rispetto alle criticità prima segnalate:
A) In un unico servizio di primo accesso viene fornita ai cittadini l’informazione completa su quali sono tutte le opportunità per anziani non autosufficienti e persone con disabilità, da chiunque siano gestite, anche i sostegni per i caregiver, contributo economico incluso. I luoghi per questa funzione potrebbero essere i PUA (Punti Unici di Accesso), già previsti dalla normativa, anche come LEPS. Sul punto merita considerare che:
- purtroppo il LEPS che riguarda i PUA, e le altre norme sul tema, non chiariscono l’obbligo di informare su tutte le opportunità gestite da qualunque amministrazione, perché limitano la funzione informativa di fatto solo a far conoscere i servizi locali3.
- invece l’articolo 5 comma 3 del ddl del Governo sulla tutela dei caregiver familiari prevede in modo molto chiaro che i servizi social, sociosanitari e sanitari locali forniscano al caregiver familiare informazioni su tutte le prestazioni e misure di supporto esistenti4. Ma dovrebbe essere scontato (e del resto sarebbe assurdo il contrario) che questa funzione informativa non deve riguardare solo i caregiver familiari, bensì essere estesa a tutte le persone che accedono ai servizi (ed ai PUA) per cercare sostegni per una persona con disabilità od un anziano non autosufficiente. Dunque il PUA dovrebbe diventare il luogo di elezione per informare a 360 gradi su tutti i sostegni possibili, e questo è un miglioramento davvero cruciale da promuovere. Però un luogo (come il PUA) che voglia informare i cittadini su tutte le opportunità per chi ha limitazioni dell’autonomia, da qualunque amministrazione siano gestite, deve dotarsi di strumenti a questo scopo. Le prestazioni esistenti sono infatti molte, di diversi enti, e mutevoli nel tempo; non si può dunque prevedere che siano ben conosciute dagli operatori solo confidando sulla loro memoria, o sulla consultazione della normativa, o su archivi locali. Occorre invece un “catalogo informatizzato delle prestazioni”, sempre aggiornato da una piccola redazione ad hoc, e che gli operatori debbano solo usare come strumento per informare sé stessi e i cittadini
B) Si fornisce ai cittadini un unico momento di valutazione, anche se articolata e con operatori di diverse amministrazioni. Sono i servizi che devono muoversi per ricomporsi, invece di far muovere famiglie e persone non autonome in più luoghi. Sembra utopistico ricomporre le diverse valutazioni esistenti? Ma non è a priori impossibile, ed anche se rimanesse l’esigenza di diverse valutazioni per accedere a diversi sostegni, non dovrebbe essere impossibile programmarle in continuità temporale, in modo che la persona con ridotta autonomia si possa recare in un unico luogo una sola volta. Il ddl governativo sui caregiver familiari, rispetto alle condizioni della persona da assistere, prevede:
- all’art. 2, comma 1, che debbano consistere: nella condizione di disabilità in base alla legge 104/1992, e/o nella titolarità dell’indennità di accompagnamento, e/o nella condizione di non autosufficienza individuata in base all’attuazione delle leggi delega sulla disabilità e sulle persone anziane.
- all’art. 4, comma 3, che nella richiesta per riconoscere il caregiver la persona assistita presenti una istanza su una piattaforma informatica attestando tra l’altro: il carico assistenziale del caregiver (le ore di assistenza) ed il conseguente profilo del caregiver, gli estremi del progetto di vita o del PAI, o di eventuali altri interventi. E’ sulla base di questa istanza che spetta all’INPS (cfr. art. 4 comma 1) riconoscere il caregiver familiare.
Mentre il primo punto implica l’uso di certificazioni esistenti, il secondo può essere critico quando la persona poco autonoma non ha tutore o amministratore di sostegno, ma è un “incapace naturale”5, o comunque non ha piena capacità di conoscenza delle necessità di presenza del caregiver o del mix di interventi. Inoltre è evidente il rischio di prevedere che sia necessariamente la persona da assistere a presentare una istanza informatica; basti pensare alla impossibilità di molti nell’uso di strumenti informatici. Merita quindi introdurre un correttivo sul punto, nonché ricomporre questa istanza entro le valutazioni e richieste da svolgere (col supporto dei servizi locali) entro l’auspicato servizio unico della figura 2.
C) Il “servizio unico” esposto in Figura 2 deve dunque diventare il luogo di avvio delle richieste verso tutte amministrazioni che le gestiscono. È impossibile attivarlo perché deve essere un unico front office che interagisce con diversi back office, ossia diverse amministrazioni? Ma nulla impedisce, se lo si norma bene, che un servizio unificato sul territorio, anche con presenze di operatori di più amministrazioni, operi come luogo per far accedere a tutte le opportunità esistenti. La logica di fornire ai cittadini/utenti/clienti un luogo “one stop shop” ha almeno 50 anni, ed è di ampia applicazione nel mercato dell’acquisto di beni; si pensi al successo degli ipermercati e dei grandi siti di acquisti multipli on line, ossia “vado in un solo posto e trovo tutto ciò che mi serve”. Perché non dovrebbe essere possibile nel welfare pubblico proprio per i meno autonomi e le loro famiglie?
Ma che cosa può essere quel “servizio unico”? Il PUA connesso con le unità valutative, più funzioni di attivazione delle richieste multiple (fondate su vincoli e procedure robuste di interazione tra amministrazioni), od un terminale locale del Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA) previsto dalla legge 33/2013. In ogni caso nuclei di front office tra loro integrati.
In conclusione
- Il ddl governativo sui caregiver familiari contiene una importante novità quando impegna i servizi locali ad informare su tutti i possibili sostegni fruibili per il loro congiunto con autonomia limitata. Ed è decisivo prevedere esplicitamente questa funzione per i PUA, e per tutte le famiglie che vi si rivolgono, anche arricchendo in merito il LEPS esistente sui PUA.
- Invece putroppo né le leggi delega sulle persone con disabilità e anziane, né gli attuali loro decreti delegati approvati, prevedono di muovere verso un servizio unificato locale per ricomporre le valutazioni sulle limitazioni di autonomia e per supportare la famiglia attivando in quel luogo tutte le possibili richieste. Questo perciò resta un obiettivo di riforma da introdurre.
- Il ddl governativo non prevede nulla che chiarisca che possono fruire dei sostegni i caregiver familiari di paesi extra UE. Sarebbe opportuno (visto che in altri interventi del welfare operano selezioni problematiche su questi temi) esplicitare che i fruitori extra UE possono avere un permesso di soggiorno non necessariamente “di lungo periodo”, e che non è indispensabile una residenza in Italia con una durata pregressa (il che sarebbe critico anche per italiani rientrati).
Un successivo articolo discuterà su altri aspetti del ddl governativo per i caregiver familiari, sempre nell’ottica di inserire i sostegni entro il sistema di interventi per le persone con ridotta autonomia e le loro famiglie.
- In un successivo articolo una analoga riflessione sarà proposta sul modo col quale si possono usare i contributi economici previsti.
- Per gli anziani la 33/2023, per le persone con disabilità la 227/2021. Ed i decreti legislativi attuativi conseguenti.
- Sul punto si veda qui. E sui LEPS qui.
- Come chiarisce bene anche la relazione introduttiva al ddl a pagina 8.
- L’incapace naturale è una persona che, pur essendo legalmente capace di agire si trova, in modo permanente o transitorio, in condizione di limitata capacità di intendere o volere al momento del compimento di un atto.