PA e collocamento delle persone con disabilità

Approvato lo schema di decreto previsto dalla legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche


Alessandra Torregiani | 15 Maggio 2017

Sono stimate in circa 750.000 le persone con disabilità iscritte nelle liste del collocamento mirato. Molte vi restano iscritte per lunghi anni, talvolta senza mai trovare una occupazione. Si calcola, inoltre, che gli inattivi tra le persone con disabilità sono l’81,2%, quasi il doppio rispetto a chi non lavora nel resto della popolazione tra i 15 e i 74 anni.

 

La scarsezza dei controlli consente a molti datori di lavoro pubblici e privati di non rispettare gli obblighi di assunzione. Secondo dati dell’Isfol alla fine del 2009 erano 52.638 i posti scoperti nelle imprese private e 14.866 nelle imprese pubbliche per complessivi 67.504 posti scoperti. Nel 2011 risultavano ancora essere circa 37.400 i posti riservati nel settore pubblico e privato, ma non occupati pari ad una scopertura del 21%.

 

Da ciò si può evincere come anche nella pubblica amministrazione sia ampia l’inadempienza agli obblighi di assunzione di persone disabili. Ciò nonostante nelle norme e nei numerosi pronunciamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica si sia ripetutamente chiarito che il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione non si applica nel caso delle categorie protette nei limiti della copertura della quota d’obbligo e nonostante la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette sia espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 68/99.

 

Come si potrà vedere, con la riforma della P.A. si intende introdurre strumenti in grado di agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nella pubblica amministrazione e di garantire il rispetto del dettato normativo. La Legge n. 124 del 7 agosto 2015, entrata in vigore il 28 agosto 2015, attribuisce deleghe al Governo per la riforma della pubblica amministrazione. L’art. 17 fissa i criteri a cui dovranno attenersi i decreti delegati in materia di riordino della disciplina sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In questo ambito viene preso in considerazione anche il collocamento delle persone con disabilità nell’intento di imporre regole chiare e procedure certe per garantire il rispetto della legge n. 68/99 da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In attuazione delle deleghe, il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che modifica il testo unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l’art. 10 modifica l’art. 39 del Decreto Legislativo n.165/2001 aggiungendo ulteriori articoli con cui si introducono importanti innovazioni per il collocamento delle persone con disabilità nella Pubblica Amministrazione come la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

L’articolo 39-bis istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. La Consulta è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’Osservatorio Nazionale sulla disabilità. Ai componenti della Consulta spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

Vengono, quindi, dettagliate le funzioni esercitate dalla Consulta, che avrà il compito di:

  • elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99;
  • monitorare e controllare l’obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al centro per l’impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva;
  • proporre ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
  • prevedere interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003.

L’articolo 39-ter, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le relative funzioni. Il responsabile deve essere previsto nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri. Il Responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

  • cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili;
  • predispone, sentito il medico competente ed il comitato tecnico, gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli;
  • verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

L’articolo 39-quater contiene disposizioni volte a monitorare l’applicazione della legge n. 68/99. In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente, la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili. Entro i successivi sessanta giorni devono trasmettere, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati a persone disabili iscritte nell’apposito elenco, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge/99.

In caso di mancata osservanza di questi obblighi o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico e comunicano le inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le informazioni relative all’art. 39-quater sono raccolte nella banca dati politiche attive e passive prevista dall’articolo 8 del decreto legge n. 76/2013.

Le norme contenute nello schema di decreto appena descritto, sulle quali si è già pronunciata la Conferenza Stato Regioni (Repertorio 55/CSR del 6 aprile 2017), entreranno in vigore a seguito della definitiva approvazione del Decreto Legislativo e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.